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Subentrano gli eredi nella revisione dell’assegno e nella ripetizione dell’indebito

27 giugno 2022

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

Nella revisione dell’assegno di divorzio o di ripetizione dell’indebito subentrano gli eredi di chi ha richiesto tali variazioni.

A precisarlo sono le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, che con una recente pronuncia hanno dato ragione agli eredi di un uomo che aveva chiesto una diminuzione del contributo economico.

Con una lunga e complessa motivazione i giudici di Piazza Cavour hanno affermato il principio per cui «nel caso di procedimento per la revisione dell'assegno divorzile, ai sensi dell’art. 9, comma 1, L. n. 898 del 1970, il venir meno del coniuge ricorrente nel corso del medesimo non comporta la declaratoria di improseguibilità dello stesso, ma gli eredi subentrano nella posizione del coniuge richiedente la revisione, al fine dell’accertamento della non debenza dell’assegno a decorrere dalla domanda sino al decesso, subentrando altresì essi nell'azione di ripetizione dell’indebito ai sensi dell’art. 2033 cod. civ. per la restituzione delle somme non dovute».

Prima di giungere a tale conclusione le Sezioni Unite hanno affermato che in una situazione come quella di specie, in cui si è verificato il decesso dell’ex coniuge, obbligato ed istante per la revisione del debito, con riguardo alla somma versata ed oggetto di domanda di ripetizione, nel periodo intercorrente dalla domanda di revisione sino al decesso dell’ex coniuge medesimo, è data dunque la possibilità, per gli eredi del de cuius, di pervenire all’accertamento richiesto.

Tale valutazione viene indotta dalla considerazione che la perdurante pendenza del solo giudizio sulle domande accessorie può costituire una causa di “scissione” del carattere unitario proprio del giudizio di divorzio.

A ben vedere, il processo di divorzio ha una specifica finalità e con essa un contenuto composito, mirando in primo luogo a realizzare il diritto potestativo del coniuge alla elisione dello status matrimoniale, ma con esso, simultaneamente, anche a tutelare una serie di diritti fondamentali relativi alle primarie esigenze della parte meno solida sul piano economico, nonché dei figli della coppia.

Riconoscendo e determinando l’assegno di divorzio, il giudice traduce nel linguaggio della corrispettività quanto i coniugi abbiano effettivamente compiuto, durante la vita comune, nello spirito della gratuità.