Nell'escludere ogni automatismo tra l'instaurazione di una nuova relazione sentimentale e la perdita del diritto all'assegno di mantenimento, va posta in risalto l'esigenza non solo che il nuovo legame presenti caratteri di stabilità e continuatività, astrattamente configurabili anche in assenza di coabitazione con il partner, ma anche che ad esso si accompagni l'elaborazione di un diverso progetto di vita, caratterizzato dalla condivisione di nuovi bisogni, interessi, abitudini, attività e relazioni sociali, tali da comportare il superamento del modello familiare cui era improntata la pregressa esperienza coniugale, e con esso del tenore di vita precedentemente goduto.
A sottolinearlo è la Corte di Cassazione, attraverso l’ordinanza n. 18862/2022, depositata lo scorso 10 giugno.
Soltanto in tal modo, argomenta la Suprema Corte, può infatti crearsi quella comunione materiale e spirituale di vita che, dando luogo all'assunzione di doveri reciproci di assistenza morale e materiale da parte dei componenti della coppia, consente di ravvisare l'esistenza di una famiglia di fatto, non configurabile invece laddove, per la labilità del legame e l'assenza di obiettivi condivisi e relazioni comuni, debba escludersi il compimento di una meditata scelta esistenziale volta alla costituzione di un durevole consorzio.
In tema di separazione, e con riferimento all'incidenza di una nuova relazione sentimentale intrapresa dal coniuge sul diritto all'assegno di mantenimento, i giudici di Piazza Cavour hanno infatti distinto tra il semplice rapporto occasionale, che non comporta il venir meno del predetto diritto, e la famiglia di fatto, la cui costituzione esclude l'obbligo dell'altro coniuge di corrispondere l'assegno di mantenimento, determinandone la cessazione nel caso in cui si verifichi successivamente alla separazione. Tale distinzione trova giustificazione nel carattere di stabilità che connota il fenomeno della famiglia di fatto, il quale, determinando l'insorgenza di doveri reciproci di assistenza a carico dei componenti, conferisce grado di certezza al rapporto di fatto sussistente tra gli stessi, tale da renderlo rilevante sotto il profilo giuridico, sia per quanto riguarda la tutela dei figli minori che per quanto concerne i rapporti patrimoniali tra i coniugi separati, ed in particolare con riferimento alla persistenza delle condizioni per l'attribuzione dell'assegno in questione
Nell'ambito del relativo accertamento, l'instaurazione di un rapporto di coabitazione tra i componenti della coppia, pur non rappresentando l'unico indice dell'avvenuta costituzione del nuovo nucleo familiare, costituisce indubbiamente quello più significativo, del quale può farsi a meno soltanto a fronte dell'accertata sussistenza degli altri elementi che contraddistinguono ordinariamente la comunità familiare, tra i quali va compresa anche la messa in comune delle risorse reddituali e patrimoniali di cui ciascun componente può disporre.
In contrario, non può ritenersi pertinente l'osservazione del decreto impugnato, secondo cui la coabitazione continuativa non costituisce un dato imprescindibile neppure nel matrimonio, potendo la sua mancanza trovare giustificazione nelle più diverse esigenze, e dovendo comunque essere intesa, in difetto di elementi contrari, come espressione di una scelta della coppia di per sé inidonea ad escludere la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Tale affermazione, desunta da un precedente di questa Corte che, in tema di separazione, ha escluso la necessità della pregressa convivenza tra i coniugi ai fini del riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore di uno di essi (cfr. Cass., Sez. I, 22/09/2011, n. 19349; al riguardo, v. anche Cass., Sez. I, 19/11/2003, n. 17537; 4/04/1998, n. 3490), trova infatti giustificazione nella considerazione che la mancata instaurazione o la cessazione della convivenza tra i coniugi non impediscono rispettivamente l'insorgenza e la permanenza dei diritti e dei doveri che nascono dal matrimonio; essa non è quindi riferibile sic et simpliciter alla famiglia non fondata sul matrimonio, nella quale l'assunzione dei doveri reciproci di assistenza morale e materiale da parte dei componenti costituisce l'effetto non già di un atto giuridico fondante del vincolo, ma del rapporto stesso nella sua dimensione fattuale, quale si desume da una pluralità di elementi, tra i quali, come si è detto, è destinata ad assumere un particolare valore proprio la coabitazione.
