...

Valutazione dello stato di adottabilità, necessario un particolare rigore

17 giugno 2022

News Regionale - Sicilia ,

Il prioritario diritto del figlio di vivere con i suoi genitori e nell’ambito della propria famiglia impone particolare rigore nella valutazione dello stato di adottabilità dello stesso, ai fini del perseguimento del suo superiore interesse, potendo questo diritto essere limitato solo ove si configuri un endemico e radicale stato di abbandono, e va considerato come extrema ratio a causa della irreversibile capacità dei genitori e dei parenti di allevarlo e curarlo per la loro totale inadeguatezza.

È quanto precisato dalla Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 19012/2022, depositata lo scorso 13 giugno. 

Un riferimento sintetico ai fatti è necessario per inquadrare correttamente la pronuncia stessa. 

Il Tribunale dei Minorenni dichiarava lo stato di adottabilità di due minori sospendendo la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori e nominava il tutore nella persona del Sindaco, vietando ogni contatto dei minori con i genitori ed i parenti. Avverso tale provvedimento veniva proposto appello dalla madre dei minori ma il giudice del gravame, dopo aver sentito i figli, confermava la sentenza resa dal tribunale di primo grado ribadendo l'inadeguatezza dei genitori a garantire ai minori il normale sviluppo psico-fisico e l'inutilizzabilità dei parenti come risorsa.

Evidenziava, altresì, una seria e concreta situazione di fragilità ed immaturità psicofisica di entrambi i genitori, tale da non consentire agli stessi di proporsi come adeguate figure di riferimento genitoriale. Ancora, veniva rilevata l'insussistenza di un legame dei bambini con la nonna materna

Avverso tale pronuncia veniva proposto ricorso principale per cassazione dall'appellante.

Mediante il primo motivo, la ricorrente deduceva la violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello non avrebbe motivato adeguatamente sullo stato di abbandono dei minori. Tale motivo veniva ritenuto infondato dalla Suprema Corte. 

L'art. 1, l. n. 184/1983, attribuisce carattere prioritario all'esigenza del minore di vivere nella famiglia di origine. Appare possibile sacrificare tale esigenza solo in presenza di una situazione di carenza di cure materiali e morali, da parte dei genitori e degli stretti congiunti, a prescindere dalla imputabilità a costoro di detta situazione, tale da pregiudicare in modo grave l'equilibrio psico-fisico del minore stesso. L'adozione del minore costituisce, pertanto, una misura eccezionale cui è possibile ricorrere ai fini della tutela del superiore interesse del figlio. Ciò posto la Corte di Appello all'esito dell'istruttoria compiuta ha valutato attentamente la condotta genitoriale della ricorrente pervenendo, così, ad una valutazione di inadeguatezza di entrambi i genitori e di inutilizzabilità dei parenti come risorsa per la difficile situazione di fragilità dei genitori.

Il giudice di secondo grado, dunque, con una motivazione non solo esistente, ma anche articolata in modo tale da permettere di ricostruirne e comprenderne agevolmente il percorso logico, aveva formulato una valutazione di inadeguatezza genitoriale della madre mettendo in evidenza l'incuria materiale ed emotivo-affettiva dimostrata verso i minori, la discontinuità relazionale e l'incapacità di comprendere le necessità e i bisogni di legame e di attaccamento dei bambini e, soprattutto, la mancanza di significativi progressi nelle gravi carenze riscontrate durante l'arco di un triennio in cui le era stata data la possibilità di sperimentare la genitorialità in forma autonoma. 

Con il secondo motivo la ricorrente deduceva la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 132, n. 4 c.p.c., per avere motivato in maniera apparente il motivo di impugnazione volto a dimostrare la modifica della situazione attuale in cui viveva la madre. Il motivo veniva ritenuto infondato, atteso che, ancora una volta, il giudice del gravame con un elaborato percorso motivazionale, aveva preso atto non solo dei momenti di maggiore collaborazione mostrata dalla madre nell'arco del triennio di riferimento, oltre che della condizione lavorativa, migliorata da tempo e della prospettiva di una autonomia di vita rispetto al nucleo familiare di origine, ma aveva ritenuto che gli elementi rappresentati dalla madre non erano da soli sufficienti ad esprimere il contenuto della genitorialità vista la mancata consapevolezza delle proprie capacità, cognitive, emotive, educative, di vigilanza, di tutela e di protezione, che aveva esposto i minori a ripetuti episodi di abbandono, oltre l'assenza di consapevolezza dei bisogni dei figli che si era manifestata in tutte le aree di accudimento, materiale e psicologico, con la conseguenza che il legame affettivo era del tutto insufficiente a supportare i minori nella crescita.

In conclusione, il ricorso è stato rigettato, e viste le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata, è stata disposta la compensazione delle spese processuali.