È esclusa la legittimazione del figlio, o di colui che ha la rappresentanza ad agire per l’accertamento della simulazione di un atto compiuto dal padre se questi sia ancora in vita, perché nessun diritto spetta ancora al figlio sul patrimonio del padre prima dell’apertura della successione, né potrebbe configurarsi una lesione di legittima in ordine ad un patrimonio non ancora relitto.
È quanto affermato dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 19149, depositata il 14 giugno 2022.
Un’analisi sommaria dei fatti appare opportuna per una proficua ricostruzione della vicenda in esame, certamente dai profili complessi.
L'attrice conveniva in giudizio dinnanzi al Tribunale territorialmente competente due coniugi per ottenere la pronuncia di declaratoria della nullità, per simulazione assoluta rispetto ad un terzo, degli accordi di natura patrimoniale tra di loro intercorsi in sede di separazione consensuale omologata, ovvero la declaratoria della nullità di tali accordi per mancanza di causa, difetto di forma ove qualificati come liberalità e per frode alla legge, essendo, in realtà, finalizzati alla dismissione di risorse economiche per il più adeguato mantenimento della figlia minore (nata dalla relazione extraconiugale intercorsa tra la stessa attrice ed il convenuto) e alla sottrazione di quei beni alle aspettative ereditarie di quest'ultima.
La moglie convenuta proponeva, a sua volta, domanda riconvenzionale di risarcimento del danno.
Le domande venivano rigettate con compensazione delle spese di lite. L'attrice, tuttavia, proponeva appello mentre i convenuti si costituivano in sede di gravame.
La Corte distrettuale, valutata la legittimazione attiva dell'attrice, rigettava sia l'appello principale che quello incidentale con compensazione integrale delle spese di giudizio del grado.
L'attrice formulava, quindi, ricorso per Cassazione avverso la decisione della Corte territoriale mentre la moglie convenuta replicava, a sua volta, con controricorso e ricorso incidentale; anche il marito depositava controricorso.
I giudici di legittimità hanno ritenuto necessario procedere in via preliminare alla verifica della sussistenza della legittimazione attiva della ricorrente a promuovere il giudizio oggetto di causa, tema rispetto al quale, puntualizzano – non si era formato alcun giudicato – contrariamente a quanto assunto invece dalla stessa ricorrente, atteso che lo stesso era stato ampiamente affrontato dalla Corte di merito, oltre che essere stato oggetto di specifica contestazione da parte della convenuta.
Secondo la Cassazione, per un corretto inquadramento della questione è opportuno rammentare che la controversia in esame concerne l'azione di simulazione assoluta proposta dal “terzo”, ossia la ricorrente, madre della minore, figlia nata da una relazione extraconiugale con il convenuto, avverso la separazione consensuale con pattuizioni economiche intervenuta tra quest'ultimo e sua moglie, con la quale il primo aveva disposto in favore della seconda consistenti trasferimenti immobiliari, assumendo che né la separazione personale, né il trasferimento immobiliare era stato realmente voluto dai due coniugi.
Sempre nell'ambito della simulazione, questa volta relativa, si colloca l'impugnazione del trasferimento immobiliare con cui la ricorrente deduceva che questo avrebbe dissimulato un atto di liberalità nullo per difetto della forma richiesta per la donazione.
La Corte distrettuale, si legge nell’ordinanza, ha affermato che «l'azione di simulazione postula un interesse correlato all'esercizio di un proprio diritto di guisa che, quando tale diritto non risulti configurabile o comunque pregiudicato dall'atto che si assume simulato, il terzo difetta di interesse a far dichiarare la simulazione del contratto» ed ha ritenuto distinguere – attesa la prospettazione della possibile incidenza dell'atto in questione sull'obbligo al mantenimento della figlia e i suoi diritti successori – i due profili.
A ben vedere, da un lato, vi sono le aspettative successorie della minore e, dall'altro, il diritto al mantenimento paterno. E su questo aspetto ha correttamente escluso che il figlio legittimario potesse far valere le aspettative successorie prima della morte del genitore e dell'accettazione dell'eredità mediante l'esercizio della simulazione.
Invece, soffermandosi sul tema del diritto al mantenimento, la Corte di merito ha erroneamente ritenuto che dovesse essere confermata l'ammissibilità dell'azione di simulazione da parte del convenuto sull'erroneo presupposto che quest'ultima avesse agito non solo iure proprio, ma anche in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale. È incontroverso invece che l'azione di simulazione sia stata proposta dall'attrice in qualità di terzo giacché risulta, altresì, accertato dalla Corte di merito – e non contestato – che la stessa non era creditrice delle parti contraenti.
La Cassazione, quindi, conclude affermando che la fattispecie in esame, così come accertata dalla Corte di Appello, è tale da non poter essere assunta nella disciplina dettata dall'art. 1415, comma 2, c.c., dovendosi, per converso, riconoscere il relativo potere di azione e/o di eccezione soltanto a coloro la cui posizione giuridica risulti negativamente incisa dall'apparenza dell'atto che si assume simulato.
