Tribunale di Belluno, sentenza 15.4.2022 n. 1 – Presidente estensore dott. Umberto Giacomelli
(ART. 9, 3° comma, della legge n. 898/1970)
La ripartizione tra il coniuge divorziato e il coniuge superstite della pensione di reversibilità deve essere effettuata ai sensi dell’art. 9, 3° comma, l. n. 898 del 1970, tenendo in considerazione, oltre al criterio legale della durata dei matrimoni, anche ulteriori elementi, correlati alla finalità solidaristica dell’istituto, quali l’entità dell’assegno riconosciuto al coniuge divorziato, le condizioni economiche di entrambi, la durata della convivenza, ove il coniuge interessato alleghi, e provi, la stabilità e l’effettività della comunione di vita precedente al proprio matrimonio con il de cuius.
[Nel caso di specie, l’ex coniuge aveva alle spalle un matrimonio durato 32 anni, ma con una convivenza effettiva di 27 prima della separazione, mentre il coniuge superstite aveva un matrimonio durato 9 anni e una convivenza complessiva con il defunto di 17 anni, dei quali il Tribunale ha tenuto conto al fine di stabilire l’ammontare delle quote di pensione spettanti, dando altresì rilievo alle condizioni economiche dei coniugi]
*Massima a cura dell’Avv. Antonia Caldart
