Matrimonio nullo anche per lo Stato italiano, non solo per la Chiesa cattolica, nonostante i quasi sei anni di convivenza coniugale, se la moglie ha taciuto al marito di essere afflitta da patologie e di non potere, perciò, avere figli.
Con recente ordinanza n. 17910/2022, depositata lo scorso 1°giugno, la Cassazione fa luce su una spigolosa tematica, oggetto di una complessa vicenda familiare. A tal proposito, appare opportuno ricostruire brevemente i fatti della questione in esame.
B.G. chiedeva la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario contratto con G.F., sentenza basata sul dolo di costei, che aveva taciuto di essere afflitta da amenorrea e dalla conseguente incapacità di procreare.
Secondo la sentenza ecclesiastica tale fatto era stato appreso dal marito solo successivamente.
La corte d'Appello di Firenze, nella resistenza della convenuta, ha respinto la domanda di delibazione, reputando ostativa la stabilità e rilevanza della situazione giuridica riferibile al rapporto, non contestata e comunque confermata dal protrarsi dell'unione, formalmente per oltre cinque anni, epoca dell'autorizzazione a vivere separati ottenuta nel contesto del giudizio di separazione introdotto dalla moglie, ma sostanzialmente per oltre dieci.
Secondo la corte d'Appello era stata concretizzata la condizione di fatto che pone la decisione canonica in contrasto con l'ordine pubblico italiano, per la mancata considerazione (nella sede canonica) del valore del rapporto matrimoniale in sé, a fronte dei vizi genetici incidenti sul solo matrimonio-atto al quale unicamente guarda l'ordinamento canonico.
Dunque, era integrata la situazione giuridica ostativa al riconoscimento della sentenza ecclesiastica secondo quanto affermato dalle Sezioni unite, con la sentenza n. 16379 del 2014. E peraltro, la circostanza che il giudizio ecclesiastico di nullità fosse stato introdotto subito dopo la presentazione del ricorso per separazione da parte della moglie era tale da palesare la natura strumentale dell'iniziativa e da denunciare, anche per tale via, il contrasto tra la sentenza ecclesiastica e i principi dell'ordine pubblico nazionale.
B.G. ha proposto ricorso contro la sentenza della corte fiorentina, affidandosi a due motivi.
I Giudici di Piazza Cavour, nell’analizzare la complessa vicenda, ritengono non rilevante il dato – ritenuto primario in appello – relativo alla «circostanza della convivenza coniugale protrattasi per almeno tre anni dalla celebrazione delle nozze». Tale dato, difatti, non può cancellare ogni vizio di fondo del matrimonio, e il riferimento, da parte dei Giudici, è anche a vizi previsti dal Codice Civile italiano, come «quelli relativi alla libertà di stato o all'impedimento derivato da parentela». «Se si seguisse l'analisi sostenuta in appello», scrivono i Giudici della Cassazione, «si dovrebbe affermare, per esempio, che anche la nullità del matrimonio del bigamo o dell'incestuoso non sarebbe in assoluto pronunciabile, laddove vi sia stata una convivenza come coniugi per almeno tre anni», e «ugualmente, per analoga ragione, non sarebbe suscettibile di delibazione la sentenza di nullità che nelle stesse condizioni e situazioni fosse stata pronunciata dal giudice ecclesiastico».
Invece, «la prolungata convivenza come coniugi, dopo il matrimonio, non può rilevare come limite generale per la delibazione di sentenze ecclesiastiche che abbiano accertato ipotesi di nullità del matrimonio previste come tali anche dall'ordinamento italiano», sanciscono i giudici della Cassazione.
Si legge nell’ordinanza che «il vizio genetico accertato dal tribunale ecclesiastico attiene, nel caso concreto, all'errore essenziale del marito siccome indotto da dolo della moglie: un errore sulle qualità personali della moglie stessa, da essa dolosamente taciute».
Specificamente, «l'errore ha riguardato, secondo quanto dice la sentenza ecclesiastica, l'esistenza di una malattia (o, se si vuole, di una anomalia) tale da indurre la sterilità, e quindi da impedire, secondo quanto conforme alla sensibilità del marito, lo svolgimento della vita coniugale in un aspetto – la procreazione – per lui essenziale».
I magistrati puntualizzano poi che «una simile condizione è presidiata da nullità anche per l'ordinamento interno, sul semplice presupposto dell'essenzialità dell'errore in base alle sensibilità dell'altro coniuge. E in questi casi è vano discettare di matrimonio protratto per tre anni (o più) come elemento impeditivo della rilevanza della nullità o come elemento di sanatoria, ove si consideri che neppure il Codice Civile contempla un tale aspetto in analoga caratteristica funzionale, e che semmai pone come impeditivo il decorso del distinto termine di un anno di coabitazione dalla cessazione della causa di invalidità, ovvero di un anno dalla scoperta dell'errore».
In conclusione, la richiesta avanzata dall’ex marito appare plausibile. Su di essa dovranno nuovamente pronunciarsi i giudici d'appello, tenendo però presente il principio fissato dai magistrati della Cassazione, principio secondo cui «la convivenza come coniugi, pur essendo elemento essenziale del "matrimonio-rapporto" ove protrattasi per almeno tre anni dalla celebrazione del matrimonio concordatario, e pur integrando una situazione giuridica di ordine pubblico italiano, non è ostativa alla dichiarazione di efficacia della sentenza di nullità pronunciata dal tribunale ecclesiastico per vizi genetici del "matrimonio-atto" presidiati da nullità anche nell'ordinamento italiano. In particolare, non è ostativa alla delibazione di sentenza ecclesiastica che accerti la nullità del matrimonio per errore essenziale sulle qualità personali dell'altro coniuge dovuto a dolo di questi, poiché una tale nullità non è sanabile, nell'ordinamento italiano, dalla protrazione della convivenza prima della scoperta del vizio».
