Non perde il diritto all'assegno divorzile la ex invalida anche se convivente con altri
Qualora sia instaurata una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l'ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche nell'attualità di mezzi adeguati e impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, conserva il diritto al riconoscimento dell'assegno di divorzio in funzione esclusivamente compensativa: a tal fine poi, il richiedente deve fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare, della eventuale rinuncia concordata ad occasione lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, dell'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge.
Cassazione Civile, Sez. I, ordinanza 12 maggio 2022, n. 15241, Wolters Kluwer
