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Maltrattamenti in famiglia e concorso con art. 574 bis c.p., le puntualizzazioni della Cassazione

7 giugno 2022

News Regionale - Sicilia ,

Il reato di maltrattamenti in famiglia può concorrere con quello di cui all'art. 574 bis c.p., in quanto quest'ultimo, quand'anche riguardi il minore, viene ad incriminare il genitore che trasferisce indebitamente la prole all'estero, di fatto impedendo anche l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte dell'altro genitore, a prescindere dalla volontà del sottrattivo di tenerli con sé per accudirli al meglio ed escludendo, quindi, ogni intendimento vessatorio nei confronti della prole.

A puntualizzarlo è la Corte di Cassazione, sezione Penale, mediante l’ordinanza n. 21634/2022, depositata lo scorso 3 giugno.

La VI Sezione penale ha, dunque, parzialmente accolto il ricorso di una madre affermando che il vulnus sul minore sottratto o trattenuto all'estero non costituisce di per sé, per il principio del ne bis in idem, un'ulteriore offesa rilevante ai fini dell'articolo 572 del codice penale

Appare opportuno ricordare che l’art. 574 bis c.p. prevede, al primo comma la reclusione da uno a quattro anni per «chiunque sottrae un minore al genitore esercente la responsabilità genitoriale o al tutore, conducendolo o trattenendolo all’estero contro la volontà del medesimo genitore o tutore, impedendo in tutto o in parte allo stesso l’esercizio della responsabilità genitoriale» e, al secondo comma, la reclusione da sei mesi a tre anni se il medesimo fatto «è commesso nei confronti di un minore che abbia compiuto gli anni quattordici e con il suo consenso».

La ratio di tutela dell’art. 574 bis c.p. è, dunque, indicata nell’esigenza di contrastare il fenomeno che si verifica quando, alla rottura della relazione affettiva o coniugale, il minore viene condotto o trattenuto all’estero da uno dei genitori, che in tal modo lo sottrae al legittimo esercizio della responsabilità genitoriale dell’altro.

Trattandosi di reato "plurioffensivo", si legge nell’ordinanza, in quanto lede non soltanto il diritto di chi esercita la responsabilità genitoriale o l'autorità tutoria, ma anche quello del minore a vivere secondo le indicazioni e le determinazioni del genitore (o tutore) e nell'ambiente in cui è cresciuto e vissuto fino al momento della sottrazione o del trattenimento, il vulnus descritto nella condotta di reato di cui all'art. 574 bis non può costituire, per il principio del ne bis in idem sostanziale, un’ulteriore offesa rilevante ai sensi dell'art. 572 del codice penale. 

L'imputata lamentava l'erronea applicazione della nuova e più grave disciplina sanzionatoria dell'art. 572 cod. pen. introdotta dalla novella della L. n. 69 del 2019, "perché si è qualificata come condotta maltrattante anche il trattenimento della bambina all'estero". Tale condotta, secondo la ricorrente, era già sanzionata ai sensi dell'art. 574-bis cod. pen., e non poteva essere ritenuta di per sé una condotta di maltrattamento, senza accertare le conseguenze che la stessa ha avuto sulla minore.

Motivo accolto dalla Suprema Corte secondo cui erroneamente la Corte di appello ha ritenuto che la sottrazione della minore e il suo trattenimento all'estero costituisse "una ulteriore condotta maltrattante di cui al capo A), protrattasi sino al 16 ottobre 2019, data dell'arresto dell'imputata in Romania". Il giudice di secondo grado ha così ritenuto che andasse applicata la cornice sanzionatoria più severa prevista per il reato di maltrattamenti dalla legge n. 69 del 2019. Ed è partita da una pena base di tre anni e mesi sei di reclusione.

"La decisione della Corte di appello – si legge nella decisione -, quanto alla protrazione del reato di maltrattamenti, non appare corretta".

Il reato di maltrattamenti in famiglia, spiega la Cassazione, "può concorrere con quello di cui all'art. 574-bis cod.pen., in quanto quest'ultimo reato, quandanche riguardi il medesimo minore, viene ad incriminare le specifiche condotte tipizzate di "abductio" e di trattenimento del minore al di fuori del territorio dello Stato, che determinino un impedimento all'esercizio della responsabilità genitoriale e costituiscano al contempo una preclusione per il figlio di mantenere la comunanza di vita con i genitori".

Il reato di cui all'art. 574-bis cod. pen. ha infatti natura plurioffensiva, in quanto offende le prerogative di colui che esercita sul minore la responsabilità genitoriale (il genitore o il tutore) e anche, attraverso l'impedimento delle relazioni con quest'ultimo e il suo allontanamento dall'ambiente di abituale dimora, il diritto del minore a vivere nel suo habitat naturale.

"Quindi, il vulnus che la condotta descritta nel reato di cui all'art. 574-bis cod. pen. determina sul minore sottratto o trattenuto all'estero - come sopra indicato - di per sé, non può costituire, per il principio del ne bis in idem sostanziale, un'ulteriore offesa rilevante ai fini dell'art. 572 cod. pen.".

Ne consegue, conclude la Corte, che la sentenza impugnata deve essere annullata sul punto della determinazione del trattamento sanzionatorio, che dovrà essere oggetto di nuovo giudizio.