L'assegno divorzile riconosciuto in favore dell'ex coniuge, oltre ad essere caratterizzato da natura assistenziale, ha anche una funzione perequativo-compensativa, derivante dal principio costituzionale di solidarietà, che determina il riconoscimento di un contributo volto non solo a conseguire l'autosufficienza economica di colui che lo richiede sulla base di un parametro astratto, ma anche il raggiungimento di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto. Va tenuto, in tal senso, conto delle aspettative professionali sacrificate dalle parti, fermo restando che la funzione equilibratrice non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
Nell'ambito di un giudizio di modifica delle condizioni di divorzio proposto dinanzi al Tribunale di Terni, il soggetto onerato dell'emolumento in favore dell'ex coniuge, adiva il competente ufficio giudiziario rilevando che, successivamente alla conclusione del procedimento di divorzio, erano intervenuti fatti modificativi delle situazioni personali, economiche e patrimoniali degli ex coniugi e che sussisteva, pertanto, il diritto alla riforma del provvedimento. In particolare, il ricorrente, al momento del divorzio, svolgeva la professione di lavoratore dipendente con contratto a tempo indeterminato e stipendio mensile di € 1.700,00 circa, mentre la moglie non aveva impiego stabile, ma svolgeva solamente lavori saltuari, con entrate mensili di € 250,00 circa; al momento della domanda di modifica, invece, mentre il reddito del richiedente risultava invariato, quello dell'ex coniuge era mutato, avendo trovato la stessa una stabile occupazione lavorativa, inizialmente con contratto a tempo determinato, poi trasformato in indeterminato e retribuzione lorda mensile di circa € 700,00.
Il tribunale di primo grado, tuttavia, rigettava la richiesta di modifica ed il provvedimento veniva poi impugnato dalla parte soccombente. La Corte di Appello di Perugia respingeva il reclamo avverso il decreto emesso dal Tribunale di Terni rilevando che non può procedersi alla dichiarazione di revoca dell'assegno mensile divorzile in quanto sussiste, nel caso di specie, sia il criterio perequativo, stante lo squilibrio reddituale e patrimoniale dei due ex coniugi, sia il criterio assistenziale, stante la necessità di considerare l'apporto che, comunque, la moglie ha dato alla famiglia in costanza di matrimonio, occupandosi delle figlie e consentendo al marito di svolgere la sua sua attività lavorativa.
News a cura dell' Avv. Mariasole Alcidoni
