ASSEGNO DIVORZILE – Negato l’assegno divorzile se il matrimonio è durato nove mesi . (Legge 1° dicembre 1970 n. 898, articolo 5)
Alla luce dell’intervento nomofilattico della Cass., sez. un., 11 luglio 2018, n. 18287, all’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa che deriva dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell’autosufficienza economica, sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare. Nel caso in esame, essendo durato il matrimonio appena nove mesi, è stata respinta la richiesta dell’ ex moglie di vedersi riconosciuto un assegno di divorzio, rilevando come – le condizioni economiche e patrimoniali dei coniugi non costituiscano più il punto di riferimento principale per l’attribuzione del diritto all’assegno divorzile, rilevando le medesime solo ove eziologicamente connesse al contributo dato da ciascuno nel corso della vita matrimoniale.
• Tribunale di Parma, Sezione feriale, sentenza 26 aprile 2022 n. 507 – Pres. Rel. Sinisi
