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L’instaurazione della convivenza non comporta la perdita automatica ed integrale del diritto all’assegno

6 giugno 2022

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

L'instaurazione da parte dell'ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all'assegno.

Questo quanto recentemente affermato dalla Corte di Cassazione, all’interno dell’ordinanza n. 16856/2022, depositata lo scorso 25 maggio. In sostanza, viene chiaramente ribadito l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite, mediante sentenza n. 32198/2021.

Concretamente, qualora venga giudizialmente accertata l'instaurazione di una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l'ex coniuge economicamente più debole, questi, se privo anche all'attualità di mezzi adeguati o impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, mantiene il diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio a carico dell'ex coniuge in funzione esclusivamente compensativa.

A tal fine il richiedente dovrà fornire prova del contributo offerto alla comunione familiare, dell'eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, dell'apporto alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge.

Tale assegno, come puntualizzato nell’ordinanza, anche temporaneo su accordo delle parti, non è ancorato al tenore di vita endomatrimoniale né alla nuova condizione di vita dell'ex coniuge ma deve essere quantificato alla luce dei principi suesposti, tenuto conto, altresì della durata del matrimonio.