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COMUNICATO AIAF 23.09.2021

23 settembre 2021

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COMUNICATO

 

Il Senato, nella seduta del 21 settembre, dopo che il Governo ha posto la questione di fiducia, ha approvato il disegno di legge delega per la riforma del processo civile, ispirata ai dichiarati  obiettivi di semplificazione,  speditezza e razionalizzazione. In questo documento è stata recepita la maggior parte dei desiderata, elaborati da AIAF, a seguito di un ampio lavoro di studio che ha coinvolto molti associati, coordinato da Alessandro Simeone, ed espressi nel manifesto per la riforma della giustizia familiare pubblicato sul sito dell’Associazione all’inizio dello scorso marzo.

L’articolato si compone di due parti; accanto all’individuazione dei criteri,  cui dovrà ispirarsi il Governo, nel legiferare sulla scorta della delega conferita, sono previste misure urgenti di immediata applicazione.

In particolare, in ordine all’oggetto della delega,  è prevista (anche se con terminologia non così immediata) l’istituzione di un unico Giudice specializzato (Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie) strutturato su base distrettuale e circondariale.  Al primo saranno trasferite tutte le competenze penali e di sorveglianza, attribuite ora al TM, insieme con quelle relative all'adozione dei minori d'età; al secondo invece, tutte le residue competenze civili ed amministrative del TM, le ulteriori competenze civili del TO in materia di stato, capacità delle persone, famiglia, unioni civili, figli non matrimoniali, risarcimento del danno endofamiliare, come pure tutte le competenze del giudice tutelare. Ciò per evitare quella frantumazione delle competenze tra tre organi differenti, con i connessi problemi di individuazione del giudice avente potestas judicandi nel caso di specie. La riforma ordinamentale si completerà con la creazione di uffici della Procura della Repubblica presso entrambe le sezioni. La componente onoraria del Tribunale minorile andrà a far parte del neocostituito Ufficio del processo.

La sezione circondariale del futuro Tribunale deciderà in composizione monocratica; mentre quella distrettuale, in composizione collegiale. I giudici onorari faranno parte del collegio solo per i procedimenti in materia di adozione di minori e non più per i procedimenti de potestate. La sezione distrettuale giudicherà anche sulle impugnazioni avverso i provvedimenti di quella circondariale; contro le decisioni della sezione distrettuale, l'impugnazione dovrà essere proposta alla Corte d'appello, sez. minorenni. Scompare la bifasicità dei procedimenti di separazione e divorzio, in

quanto tutto il procedimento sarà di competenza di un unico giudice, sin dall’assunzione dei provvedimenti provvisori ed urgenti alla prima udienza.

I Giudici destinati al nuovo Tribunale dovranno essere dotati di specializzazione e, per questo motivo, saranno sottratti al limite decennale nella funzione, previsione che, purtroppo, non si rinviene tra quelle immediatamente precettive, mentre sarebbe stata estremamente necessaria, come da sempre evidenziato da AIAF nei diversi consessi.

Tra le più significative novità  sul rito vi sono: i) il riordino dei criteri di competenza territoriale, in funzione di quello di residenza abituale del minore, con la doverosa specificazione che, in caso di cambiamento di residenza, ovvero di scelta dell’istituto scolastico, anche prima della separazione dei genitori, sia sempre necessario il consenso di entrambi, ovvero l’autorizzazione del giudice; ii)   la previsione di un rito unitario per tutti i procedimenti contenziosi, da instaurarsi con ricorso, afferenti tanto alla crisi della coppia genitoriale, quanto allo stato dei figli, in ogni caso a prescindere dalla nascita all’interno, ovvero al di fuori del matrimonio; iii) l’inserimento, in detto ricorso (da redigersi in modo sintetico) per le sole domande, aventi ad oggetto diritti disponibili, dei mezzi di prova ed i documenti di cui il ricorrente intenda avvalersi, a pena di decadenza; iv) l’illustrazione, sempre con l’atto introduttivo, di un “piano genitoriale” che (al di là della terminologia un po' roboante) dovrebbe illustrare gli impegni e le attività quotidiane dei minori, quanto alla scuola, alle attività extrascolastiche, sportive, alle vacanze normalmente godute, alle frequentazioni parentali ed amicali; v) la previsione, per il convenuto, di costituirsi mediante comparsa di costituzione (anch’essa redatta in modo sintetico), con cui formulare domande riconvenzionali ed eccezioni, processuali o di merito, non rilevabili d’ufficio, come pure di dedurre e produrre, a pena di decadenza, per quanto attiene i diritti disponibili, come per il ricorrente; vi) la previsione che, nel corso del giudizio, non sussista preclusione alcuna all’introduzione di domande nuove in ordine all’affidamento e al mantenimento dei figli di minore età o per quelli maggiorenni affetti da handicap, mentre per le parti ed i figli maggiorenni non autosufficienti e privi di disabilità, le domande nuove siano subordinate alla sopravvenienza di fatti nuovi o di nuovi accertamenti istruttori; vii) un più incisivo contrasto alla violenza endofamiliare, con un maggior utilizzo degli ordini di protezione ed uno scambio delle informazioni tra i Magistrati coinvolti a vario titolo; viii) una speciale attenzione verso situazioni di violenza familiare o di genere (e dunque alla Convenzione di Istanbul), per l'abbreviazione dei tempi di comparizione e l'attribuzione in capo al Giudice del potere di assumere provvedimenti d'ufficio non solo per i figli minori; ix) l’espressa previsione, già nel provvedimento con cui è fissata la prima udienza, di un’informativa in ordine alla possibilità di avvalersi della mediazione familiare (salvo ovviamente la ricorrenza di comportamenti rientranti nella citata Convenzione di Istanbul), con la previsione di elenchi ufficiali di mediatori professionisti, da esporsi in ogni Tribunale.

Viene poi valorizzata la figura del curatore speciale del minore, destinatario anche di norme immediatamente precettive, come si vedrà.

Nel caso in cui un figlio di minore età rifiuti di incontrare uno dei genitori o entrambi, e debba essere licenziata una ctu, si specifica che essa dovrà attenersi alle metodologie ed ai protocolli fatti propri della comunità scientifica.

Verranno limitati i poteri dei Servizi Sociali, che avranno l’obbligo nelle relazioni di tenere distinti i fatti dalle loro personali opinioni e dovranno interloquire con le parti e, soprattutto, con gli avvocati. Drasticamente ridotte, per non dire annullate, le competenze dei giudici onorari non togati: oltre a non potere decidere (se non nei procedimenti di adozione), potranno svolgere funzioni non giurisdizionali e assai circoscritte (informazione sulla mediazione familiare, tentativo di conciliazione) e, come anticipato, saranno assegnati al costituendo Ufficio del processo.

Nel contempo, sono incentivate le adr ed in particolar modo la negoziazione assistita, con possibilità di convenire trasferimenti immobiliari, solo con efficacia obbligatoria e non reale peraltro, e liquidazioni una tantum dell'assegno divorzile, con attribuzione ai difensori del potere di attestarne la congruità. È previsto l’obbligo per i Consigli dell’Ordine di conservare gli originali degli accordi, come richiesto da AIAF (v. punto n. 3.1 del Manifesto).

Un aspetto particolarmente importante della delega attiene alla possibilità che siano proposte contemporaneamente, da parte del ricorrente, ovvero del resistente con la deduzione di una riconvenzionale, la domanda di separazione personale e quella di divorzio, quest’ultima procedibile, solo in presenza di un giudicato, anche solo con pronuncia non definitiva, sulla prima. La sentenza finale potrebbe così giudicare su entrambi gli aspetti della crisi matrimoniale, con la necessità di chiara indicazione della decorrenza e della cessazione di eventuale assegno di mantenimento, per la sua natura molto differente da quello di divorzio.

Da ultimo, è prevista una semplificazione del regime delle garanzie con estensione di quello di cui all'art. 8 l. divorzio e la previsione specifica dell’art. 614 bis c.p.c. come strumento afferente l’inadempimento degli obblighi familiari, diversamente da quanto aveva sin qui affermato la Corte di Cassazione.


 

Per quanto riguarda le procedure consensuali (ivi comprese quelle di modifica) si esclude la comparizione in udienza, con attribuzione al legislatore del potere  di ufficializzare la prassi adottata durante la pandemia, con l’esonero della presenza fisica delle parti per il tentativo di conciliazione, quando previsto, essendo sufficiente la dichiarazione di entrambe di non volersi riconciliare.

Assai interessanti sono anche gli interventi di immediata operatività, una volta che il testo sarà approvato anche dalla Camera dei Deputati, che qui si elencano e che hanno anch’esse formato oggetto di riflessioni e proposte da parte dell’AIAF: i) estensione della legittimazione ad instaurare un procedimento de potestate ex art. 336 c.c. anche al curatore del minore, se già designato, e nomina dello stesso quando la mancanza di tale incombente possa determinare nullità del provvedimento (d’obbligo il riferimento alle più recenti pronunce della Cassazione in ordine al conflitto d’interessi); ii) la giurisdizionalizzazione  dell’art. 403 c.c., mediante la previsione dell’intervento del Giudice in tempi strettissimi e a pena di nullità, con piena garanzia del diritto di difesa e del contraddittorio; iii) competenza del TO per i procedimenti de potestate anche se il giudizio di separazione, divorzio o ex 316 c.c. viene depositato successivamente; v) modifica dell’art. 78 c.p.c., con ampliamento delle fattispecie nella quali il giudice deve provvedere alla nomina di un curatore speciale del minore d’età  (ivi compresa quella in cui sia lo stesso minore, ultraquattordicenne, a farne richiesta); vi) modifica dell’art. 80 c.p.c., con possibilità per il giudice di attribuire al curatore speciale poteri di rappresentanza sostanziale; vii) estensione della procedura di negoziazione assistita anche agli accordi su affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, mantenimento dei figli maggiorenni ed alimenti (compresi i conviventi)

Si tratta, come vi vede, di una riforma ad ampio raggio, nella direzione da sempre perseguita dalla nostra Associazione, di semplificazione dei procedimenti e del rispetto delle fondamentali garanzie del contraddittorio (e per questo è stato soppresso il procedimento camerale, come richiesto a gran voce da AIAF, nonostante voci contrarie), per un’effettiva tutela dei soggetti più deboli nel contesto familiare, senza discriminazioni di sorta in ragione dello status.

 Avv. Cinzia Calabrese

Presidente AIAF e Componenti Giunta esecutiva nazionale