ASSEGNAZIONE CASA FAMILIARE - Possibile l’assegnazione parziale della casa familiare per consentire il collocamento paritario e alternato del figlio minore . (Cc articoli 155, comma. 4, 337-bis e 337-sexies)
Il potere del giudice della separazione di assegnare l'abitazione della casa familiare, in deroga al normale regime privatistico, (art. 155, 4 comma cod. civ., nel testo fissato dall'art. 36 l. 19 maggio 1975 n. 151) include la facoltà di attribuire alcuni soltanto dei locali di detta casa, quando essi abbiano ampiezza sufficiente per soddisfare le esigenze di detti figli e del genitore, ed altresì abbiano caratteristiche strutturali e funzionali tali da consentirne il distacco con autonoma unità abitativa, con modesti accorgimenti o piccoli lavori, senza opere edili di trasformazione. Nella specie, il figlio è stato affidato congiuntamente ai genitori, indicati quali collocatari in modo paritetico ed alternato, con assegnazione parziale agli stessi della abitazione familiare, divisa su due distinte unità abitative, dotate di ingresso in comune e tra loro comunicabili tramite una scala.
• Tribunale di Gorizia, decreto 26 maggio 2022 – Pres. Merluzzi, Giud. est. Clocchiat ti
