Va revocato l’assegno di mantenimento al figlio maggiorenne che non cerca un’onesta attività lavorativa.
A stabilirlo, all’interno di un’interessante ordinanza (la n. 17075/22), è la Sesta sezione Civile della Cassazione, che ha ritenuto come l’arresto per spaccio indichi che il giovane non impiega energie alla ricerca di un lavoro e che la mancanza di autosufficienza economica non possa gravare sul genitore.
La Corte d’appello aveva revocato l’assegnazione della casa coniugale alla ex moglie, disposta in sede di divorzio, in cui vi abitava con il figlio ventunenne non autosufficiente: non solo, per il giudice pugliese il fatto che il giovane spacciasse stupefacenti insieme alla madre (a ben vedere per questo erano stati arrestati) estingueva l’obbligo del padre al mantenimento del figlio.
La donna è ricorsa in sede di legittimità affermando , tuttavia, come l’obbligo fosse ancora esistente perché l’accusa di spaccio a carico del figlio era da ritenersi del tutto infondata e, comunque, non era intervenuta una sentenza definitiva di condanna.
A giudizio della Cassazione il motivo è da valutarsi come inammissibile perché l’arresto per spaccio indica che il ragazzo non cerca un’onesta attività lavorativa e, pertanto, l'insufficienza economica non può gravare sul padre.
Inoltre, per il Collegio appare irrilevante la presunzione di innocenza invocata dalla madre, poiché è in discussione solo l’atteggiamento colpevole del ragazzo nella ricerca di un’occupazione.
Al riguardo, i giudici di Piazza Cavour hanno ricordato che “ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni”.
Insomma, il diritto del figlio maggiorenne al mantenimento sussiste solo sino a quando è in atto un percorso formativo per una futura attività lavorativa e per l’inserimento nel mondo professionale, non quando manca totalmente la progettualità o l’iniziativa da parte dello stesso ragazzo ad entrare nel mondo del lavoro.
