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Revisione dell’assegno divorzile, la Cassazione torna a far luce sui presupposti

27 maggio 2022

News Regionale - Sicilia ,

La revisione dell'assegno divorzile postula l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi, idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni suddette di entrambe le parti.

La Corte di Cassazione, mediante recente ordinanza n. 16725/2022, depositata lo scorso 24 maggio, torna a far luce sui presupposti relativi alla revisione dell’assegno divorzile.

In particolare, il giudice a tal fine adito non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertata.

Un cenno ai fatti risulta necessario per analizzare correttamente i principi di diritto statuiti all’interno del provvedimento in esame.

B.A. ricorreva per cassazione avverso il decreto a mezzo del quale la Corte d'Appello di Messina, adita dal medesimo per la riforma dell'analogo provvedimento del locale Tribunale che, accogliendone parzialmente il ricorso, aveva ridotto l'assegno divorzile pattuito in favore dell'ex coniuge M.A. ad Euro 1800,00 ed aveva revocato l'assegno di mantenimento in favore di uno dei due figli della coppia per la raggiunta autosufficienza economica dello stesso.

Nel momento in cui si procede alla revisione delle condizioni economiche che hanno determinato l'attribuzione dell'assegno divorzile in favore di uno dei coniugi, scrivono i giudici di Piazza Cavour nella ordinanza, l'apprezzamento a cui il giudice è chiamato impone una valutazione comparativa della condizione patrimoniale di entrambi i coniugi, che non deve tuttavia consistere in una rinnovata valutazione dei presupposti che hanno comportato a suo tempo il riconoscimento della provvidenza, ma deve limitarsi a prendere atto dei giustificati motivi posti a fondamento della relativa istanza e a registrarne la portata modificativa rispetto all'assetto assunto dai rapporti patrimoniali tra gli ex coniugi di seguito allo scioglimento del vincolo matrimoniale. 

La revisione dell'assegno divorzile, di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 9, postula l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni suddette di entrambe le parti. 

In particolare, come argomentato precedentemente, in sede di revisione, il giudice non può procedere ad una nuova ed ulteriore analisi dei presupposti o della entità dell'assegno, sulla base di una diversa valutazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile, ma, nel pieno rispetto di quanto espresso al momento della attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano effettivamente modificato o scardinato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertata.

A questo principio di diritto, invero, va data continuità anche alla luce degli sviluppi che la materia ha conosciuto per effetto di SS.UU. 18287/2018 che, immutando il pregresso quadro di riferimento, ha ritenuto di riconoscere nell'attribuzione dell'assegno divorzile, accanto alla funzione tipicamente assistenziale, anche una funzione perequativa e compensativa in favore del coniuge economicamente più debole.

Per vero la Corte d'Appello e, prim'ancora, il giudice di primo grado, pur non astenendosi dal procedere alla valutazione comparativa sottesa al giudizio di revisione di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 9, sono pervenuti ad un approdo incoerente rispetto alle allegazioni fattuali a cui aveva proceduto l'odierno ricorrente nel corso del giudizio, evidenziando a fronte degli accordi a suo tempo presi, l'insorgenza di un significativo fatto nuovo rappresentato dall'avvenuta costituzione da parte sua di una nuova famiglia e dalla conseguente assunzione di non secondari obblighi di mantenimento verso i suoi componenti.

Circostanza che, sebbene introducesse rispetto al quadro dei rapporti patrimoniali tra gli ex coniugi, come scaturito dall'accordo preso a suo tempo, un indubbio elemento di squilibrio a svantaggio dell'odierno ricorrente e si rendesse perciò del tutto idoneo a determinare un più meditato ripensamento degli accordi assunti, è invece rimasta visibilmente ai margini del ragionamento decisorio sviluppato dalla Corte d'Appello che, operandone una valutazione nell'insieme degli altri elementi istruttori, non ne ha colto in tutto la sua portata e l'oggettiva consistenza di cui esso innegabilmente si veste sul terreno patrimoniale, alla luce delle nuove frontiere indicate in materia dal diritto vivente.

In conclusione, la Cassazione ha accolto i primi sei motivi di ricorso e ha dichiarato assorbito il settimo. Ha cassato l'impugnato decreto e rinviato la causa avanti alla Corte d'Appello di Messina che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.