In tema di affidamento dei figli minori, l'audizione del minore è adempimento previsto a pena di nullità, a tutela dei principi del contraddittorio e del giusto processo, e finalizzato a raccogliere le opinioni del minore ed a valutare i suoi bisogni in vista della decisione da assumere.
A ribadirlo è la Corte di Cassazione, mediante recente ordinanza, la n. 16071/2022, depositata lo scorso 18 maggio.
Costituisce violazione del principio del contraddittorio e dei diritti del minore, come è noto, il mancato ascolto che non sia sorretto da un'espressa motivazione sull'assenza di discernimento, tale da giustificarne l'omissione. L’audizione può essere omessa, ma solo nel caso in cui, tenuto conto del grado di maturità del minore medesimo, particolari ragioni la sconsiglino e queste siano specificate in modo puntuale.
Non soddisfa, dunque, l'onere di motivazione il solo riferimento all'età del minore, la quale non implica necessariamente l'incapacità di discernimento, così come il giudizio sulla capacità educativa e affettiva dei nonni non giustifica il rifiuto di ascolto del minore, in quanto soggetto portatore di interessi propri e diversi da quelli dei restanti soggetti coinvolti nel procedimento.
Un’analisi sommaria dei fatti oggetto della vicenda appare necessaria.
M.P. e Di.Pi.Wi., nonni paterni di M.G., chiesero al Tribunale per i minorenni dell'Aquila di veder riconosciuto il loro diritto a poter incontrare la nipote, che era stata collocata presso la madre, D.D.A.P., nel contesto del giudizio di separazione dal di lei marito.
Il Tribunale per i minorenni respinse l'istanza osservando che i ricorrenti non avevano mai attenuato l'atteggiamento di aspro conflitto e di aperta denigrazione nei confronti della nuora, e si erano rifiutati di intraprendere un percorso progressivo di riavvicinamento alla nipote attraverso incontri dapprima protetti e poi eventualmente liberi; cosicché i predetti nonni avevano mostrato di non essere in possesso di adeguate capacità di gestione autonoma dei contatti con la bimba.
I coniugi M. impugnarono il decreto, eccependone la nullità per mancata previa audizione della minore medesima e per ultrapetizione, oltre che nel merito l'erroneità.
Nella resistenza della D.D., la Corte di appello dell'Aquila rigettò il reclamo. Ritenne che la dedotta nullità per omessa audizione della minore fosse insussistente, essendosi trattato di soggetto di appena nove anni e non apparendo comunque l'audizione necessaria una volta appurato che il divieto di incontri s'era basato sulla mancanza di adeguate capacità educative e affettive in capo ai nonni, e sull'atteggiamento dei medesimi, pregiudizievole per l'equilibrata crescita psicologica della bambina.
Il ricorso per cassazione proposto dai coniugi M.- Di.Pi. venne accolto ordinanza, che cassò con rinvio la decisione impugnata.
La Cassazione affermò che costituiva violazione del principio del contraddittorio e dei diritti del minore il mancato ascolto che non fosse sorretto da un'espressa motivazione sull'assenza di discernimento (v. ancora Cass. Sez. U n. 22238/2009; Cass. n. 13241/2011), tale da giustificarne l'omissione, precisando che la relativa audizione può sì essere omessa, ma solo nel caso in cui, tenuto conto del grado di maturità del minore medesimo, sussistano particolari ragioni che la sconsiglino. Ragioni che, necessariamente, vanno esplicitate in modo puntuale e specifico.
È, invece, da considerare che, nel caso concreto, la corte d'appello ha giustificato il mancato ascolto dicendo semplicemente che la minore "al momento della decisione aveva soli 9 anni" e che l'audizione non era necessaria per l'accertata mancanza di adeguate capacità educative e affettive in capo ai nonni.
Ciò non soddisfa l'onere di motivazione, dal momento che la sottolineata età della minore non implica necessariamente l'incapacità di discernimento, ed egualmente il giudizio sulla capacità educativa e affettiva dei nonni - apodittico come tra un momento si dirà - non giustifica il rifiuto di ascolto della minore, quale soggetto portatore di interessi propri e diversi da quelli dei restanti soggetti coinvolti nel procedimento".
La Corte di appello dell'Aquila, in sede di rinvio, ha parzialmente accolto il reclamo, riconoscendo e regolamentando il diritto di visita della minore da parte dei nonni.
D.D.A. ha proposto, dunque, ricorso per cassazione con tre mezzi.
L’ascolto del minore, chiarisce nuovamente la Suprema Corte, è un adempimento posto a tutela dei principi del contraddittorio e del giusto processo, finalizzato a raccogliere le opinioni del minore ed a valutare i suoi bisogni in vista della decisione da assumere (Cass. n. 9691 del 24/03/2022).
In conclusione, il ricorso è stato accolto: la Cassazione ha ritenuto fondati i primi due motivi ed assorbito il terzo. Il decreto impugnato è stato cassato, con rinvio alla diversa Corte di appello di Roma, che si uniformerà ai principi esposti e provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in sede di legittimità.