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Maltrattamenti e abuso dei mezzi di correzione, un confine molto labile

24 maggio 2022

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

Annullata la sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 572 del c.p. pronunciata nei confronti di un padre, che aveva sottoposto la figlia ad un regime educativo e di convivenza familiare particolarmente severo, contrassegnato da quotidiana sofferenza e disagio, tale da averle determinato un vero e proprio disagio psicologico.

I Giudici di Piazza Cavour, nella recente ordinanza n. 19425/2022, emanata dalla sezione VI penale e depositata lo scorso 17 maggio, hanno precisato che la sentenza impugnata si limita a sostenere la presenza di un dolo generico, mentre avrebbe dovuto meglio contestualizzare e valutare l'elemento soggettivo del reato, contestando il meno grave reato di abuso dei mezzi di correzione di cui all'articolo 571 del codice penale.

L’ordinanza in questione appare molto interessante, in quanto tende a ribadire la sottile linea di demarcazione tra maltrattamenti e abuso dei mezzi di correzione. Un confine molto labile quello tra le due fattispecie, oggetto di diverse pronunce giurisprudenziali.

A fronte delle specifiche questioni che il difensore aveva posto con l'atto di appello circa la problematica configurabilità nel caso di specie del dolo che caratterizza il delitto di maltrattamenti in famiglia - avendo la difesa sottolineato come le condotte del padre, preoccupato della relazione sentimentale che la figlia minorenne aveva avviato con un coetaneo, fossero state esclusivamente ispirate dalla preoccupazione (forse eccessiva) di garantire una adeguata "protezione" della ragazza da quella che era stata intesa come una situazione di potenziale pericolo - la motivazione della sentenza della Corte di appello si presenta sul punto incompleta e poco convincente. Quasi totalmente concentrati sulla verifica della attendibilità della narrazione della ragazza, i giudici di merito hanno omesso di scandagliare adeguatamente l'esatta portata dell'aspetto psicologico della vicenda, limitandosi a sostenere la presenza di un dolo generico, una "consapevolezza della portata lesiva della personalità altrui dei singoli atti", sostenendo che il genitore "aveva (mostrato) una forte carica aggressiva" che non era riuscito a reprimere in alcuni specifici episodi, nei suoi incontri con gli psicologi, e "verosimilmente (anche) in ambito familiare": tuttavia, finendo significativamente per riconoscere come nelle sue iniziative l'imputato fosse stato fortemente condizionato da una "visione arcaica, rigida e normativa della realtà" e avesse dimostrato di non essere disponibile a "porre in nessun modo in discussione le rigide regole che aveva imposto ai figli" e, così, di non essere stato in grado di riconoscere quel malessere che stava vivendo la figlia.

Sotto altro e complementare punto di vista, si legge nell’ordinanza, va evidenziato come il difensore dell'imputato avesse chiesto espressamente - con l'atto di appello, ribadendo l'istanza con una memoria depositata nell'udienza di trattazione dell'impugnazione - di valutare la possibilità di ‘derubricare' il fatto accertato qualificandolo al più come una ipotesi di abuso dei mezzi di correzione e disciplina, tenuto conto che gli episodi in cui l'imputato aveva manifestato atteggiamenti violenti verso la figlia erano stati pochi e isolati, e si erano concretizzati in un breve arco temporale subito dopo la scoperta di quella frequentazione della figlia con il fidanzatino: doglianza alla quale la Corte territoriale ha risposto in maniera sbrigativa, operando un mero rinvio al contenuto della sentenza di primo grado, nella quale il Tribunale di Fermo si era laconicamente limitato a trascrivere alcune massime giurisprudenziali, senza calarne la portata applicativa nel caso di specie e, in tal modo, in pratica mancando di replicare alla specifica questione di diritto che era stata portata alla sua attenzione dalla difesa dell'odierno ricorrente.

La sentenza impugnata è stata, perciò, annullata con rinvio alla Corte di appello di Perugia che, nel nuovo giudizio, colmerà le indicate lacune e incongruenze motivazionali.