Interessante ordinanza della Corte di Cassazione, sezione Penale, in materia di maltrattamenti in famiglia.
Un breve cenno ai fatti della questione in esame appare necessario.
La Corte di appello di Roma, con sentenza del 23 febbraio 2021, confermava la sentenza del 16 ottobre 2021 del Tribunale di Macerata, con cui M.M. era stato condannato in relazione ai reati di cui agli artt. 572,582585,605,609 bis e 609 ter c.p..
Avverso la sentenza suindicata proponeva ricorso per cassazione M.M..
Le modifiche della disposizione, di cui alla legge del 1° ottobre 2021 n. 172, che ha sostituito la rubrica dell’art. 572 c.p., con l'attuale formulazione, aggiungendo i conviventi tra i soggetti passivi del reato e inasprendo le pene, hanno condotto la giurisprudenza a consolidare l'interpretazione che estende l'applicazione della fattispecie a rapporti comunque caratterizzati da relazioni intense e abituali, ovvero da consuetudini di vita e di fiducia tra i soggetti (cfr. Cass. pen., sez. III, 4 febbraio 2021, n. 13815 e Cass. pen., sez. VI, 13 febbraio 2018, n. 14754).
Rileva, in sostanza, l'esistenza di relazioni abituali tra il soggetto attivo e quello passivo (di cui la convivenza materiale è solo eventuale aspetto estrinseco del fatto originario del legame affettivo, producente una convivenza psicologica), determinate da continuativi rapporti o strette relazioni che dovrebbero generare rispetto e solidarietà e che invece diventano precondizione delle sopraffazioni (sul punto v. Cass. pen., sez. VI, 11 febbraio 2021, n. 17888).
Questi, in sintesi, i principi emergenti dalla recente ordinanza della Cassazione, sez. III Penale, n. 18079/2022, depositata lo scorso 6 maggio.
Dunque, in tema di maltrattamenti in famiglia, rileva l'esistenza di relazioni abituali tra il soggetto attivo e quello passivo.
Confermata, nella vicenda in esame, la responsabilità dell'imputato, potendosi catalogare come stabile la relazione tra uomo e donna, poiché caratterizzata dalla frequentazione quotidiana e dai weekend trascorsi assieme a casa dell'uno o dell'altra.
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 572 c.p., ricorda la Suprema Corte, non si richiede la necessità della convivenza e della coabitazione, essendo sufficiente un regime di vita improntato a rapporti di umana solidarietà ed a strette relazioni, dovute a diversi motivi, anche assistenziali.
In linea con tale assunto, si è ribadito che è configurabile il reato di maltrattamenti in famiglia anche in presenza di un rapporto di convivenza di breve durata, instabile e anomalo, purché sia sorta una prospettiva di stabilità e un'attesa di reciproca solidarietà.
Quindi, basta un regime di vita improntato a rapporti di solidarietà e a strette relazioni, come allorquando vi sia stata una relazione sentimentale, che abbia comportato un’assidua frequentazione della di lei abitazione, trattandosi di un rapporto abituale tale da far sorgere sentimenti di umana solidarietà e doveri di assistenza morale e materiale.
In conclusione, il ricorso è stato dichiarato dai giudici di Piazza Cavour inammissibile.
