Le Sezioni unite risolvono una questione di notevole importanza, già oggetto in passato di dibattito giurisprudenziale. Oggetto della pronuncia è la natura giuridica della c.d. comunione de residuo.
La ex moglie ha diritto alla metà del valore dell’azienda di lui quando si scioglie la comunione. Ciò perché tale diritto ha natura creditizia.
Questo quanto hanno affermato, in estrema sintesi, le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 15889 del 17 maggio 2022, si sono pronunciate su una vicenda assai interessante.
La tesi che postula l'istaurazione tra coniugi di una vera e propria comunione di proprietà̀ sui beni de residuo si caratterizza per una sua irragionevolezza laddove, secondo quanto previsto dall'art. 178 c.c., in vigenza della comunione il coniuge imprenditore è esclusivo titolare dei beni aziendali e della gestione e conduzione dell'azienda, per poi essere privato di tali diritti all'esito dello scioglimento della comunione.
La Seconda Sezione della Cassazione, con l'ordinanza del 19 ottobre 2021, n. 28872, aveva trasmesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione relativa alla natura – reale ovvero obbligatoria – dei diritti da riconoscersi in capo ai coniugi sui beni ricompresi nella cd. comunione de residuo.
Con la sentenza odierna, da piazza Cavour viene dettato il seguente principio di diritto: "Nel caso di impresa riconducibile ad uno solo dei coniugi costituita dopo il matrimonio e ricadente nella cosiddetta comunione de residuo, al momento dello scioglimento della comunione legale, all’altro coniuge spetta un diritto di credito pari al 50% del valore dell’azienda, quale complesso organizzato, determinato al momento della cessazione del regime patrimoniale legale ed al netto delle eventuali passività esistenti alla medesima data".
Con una articolata e complessa motivazione, le Sezioni Unite puntualizzano che nel caso di impresa riconducibile ad uno solo dei coniugi costituita dopo il matrimonio, e ricadente nella cd. comunione de residuo, al momento dello scioglimento della comunione legale, all'altro coniuge spetta un diritto di credito pari al 50% del valore dell’azienda, quale complesso organizzato, determinato al momento della cessazione del regime patrimoniale legale, e al netto delle eventuali passività esistenti alla medesima data.
Ciò perché la natura creditizia del diritto sui beni oggetto della comunione de residuo, proprio in ragione della segnalata non univocità del testo normativo, appare altresì rispettosa del principio, più volte riaffermato dalla stessa Cassazione, secondo cui il fondamentale canone di cui all'art. 12, co 1, delle Preleggi, impone all'interprete di attribuire alla legge il senso fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la loro connessione, costituendo la lettera della norma, infatti, un limite invalicabile dell'interpretazione, che è uno strumento percettivo e recettivo e non anche correttivo o sostitutivo della voluntas legis.
A ben vedere, si legge nella pronuncia, “l'attività interpretativa non può superare i limiti di tolleranza ed elasticità dell'enunciato, ossia del significante testuale della disposizione che ha posto, previamente, il legislatore e dai cui plurimi significati possibili (e non oltre) muove necessariamente la dinamica dell'inveramento della norma nella concretezza dell’ordinamento ad opera della giurisprudenza”.
L’epilogo della vicenda, a questo punto, è chiaro. La signora riceverà metà del valore della ditta edile dell’ex marito senza partecipare anche agli eventuali debiti ma non potrà farlo mediante prelevamenti di beni comuni.
