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La dichiarazione di adottabilità del minore costituisce una “extrema ratio”

11 maggio 2022

News Regionale - Sicilia ,

In tema di accertamento dello stato di adottabilità, posto che il ricorso alla dichiarazione di adottabilità costituisce solo una "soluzione estrema", essendo il diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia d'origine, quale ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico, tutelato in via prioritaria dall'art. 1 della L. n. 184 del 1983 il giudice di merito deve operare un giudizio prognostico teso, in primo luogo, a verificare l'effettiva ed attuale possibilità di recupero delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento sia alle condizioni di lavoro, reddituali ed abitative, senza però che esse assumano valenza discriminatoria, sia a quelle psichiche, da valutarsi, se del caso, mediante specifica indagine peritale. Tale verifica va estesa anche al nucleo familiare, di cui occorre accertare la concreta possibilità di supportare i genitori e di sviluppare rapporti con il minore, avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali.

Questi, in sintesi, i principi che emergono dalla recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 14077/2022, depositata lo scorso 4 maggio. 

Due coniugi stranieri presentavano opposizione ex art. 17 l. n. 184/1983, avverso la sentenza del Tribunale per minorenni, con la quale veniva dichiarato lo stato di adottabilità della minore e, contestualmente, sospensione dei genitori dalla responsabilità e nomina del tutore con sospensione dei contatti della bambina con i genitori; veniva altresì affidata la piccola al servizio sociale. I genitori sostenevano che i fatti accertati non consentivano di ritenere esistente lo stato di abbandono.

La Cassazione, dunque, ribadisce che la dichiarazione di adottabilità del minore costituisce una "extrema ratio" che si fonda sull'accertamento dell'irreversibile non recuperabilità della capacità genitoriale, da compiersi tenendo conto che il legislatore, alla L. n. 184 del 1983, art. 1, ha stabilito il prioritario diritto del minore di rimanere nel nucleo familiare anche allargato di origine, quale tessuto connettivo della sua identità (Sez. 1, Ordinanza n. 24717 del 14/09/2021).

Ne consegue che la Corte di appello, in sede di giudizio di rinvio, dovrà accedere ad un esame approfondito, completo e attuale delle condizioni di criticità dei genitori e delle loro capacità di recupero e cambiamento, ove sostenute da interventi di supporto adeguati anche al contesto socioculturale di riferimento.

Non è dunque possibile dare ingresso, nella materia in esame, a giudizi sommari di incapacità genitoriale, precisa la Suprema Corte, seppure espressi da esperti della materia, non basati su precisi elementi fattuali idonei a dimostrare un reale pregiudizio per il figlio e di cui il giudice di merito deve dare conto.

In conclusione la Cassazione sottolinea che ai fini dell’accertamento dello stato di abbandono, quale presupposto della dichiarazione di adottabilità, non basta che risultino insufficienze o malattie mentali, anche permanenti, o comportamenti patologici dei genitori, essendo necessario accertare la capacità genitoriale in concreto di ciascuno di loro, a tal fine verificando l’esistenza di comportamenti pregiudizievoli per la crescita equilibrata e serena dei figli e tenendo conto della positiva volontà dei genitori di recupero del rapporto con essi.