Come è noto, ai sensi dell'art. 337 quater C.C., il Giudice può disporre l'affido del figlio ad uno solo dei genitori qualora ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
Quella dell'affido esclusivo è di certo una scelta residuale, da attuarsi solo nel caso in cui non sia possibile, oppure non venga ritenuto opportuno, l’affidamento condiviso, che ad oggi viene privilegiato dalla normativa e dalla giurisprudenza, nell’ottica dell’esclusivo interesse dei figli.
Il Tribunale di Terni, con una pronuncia resa in un giudizio di scioglimento del matrimonio civile, ha affidato la figlia minore in via esclusiva alla madre, rimettendo alla stessa anche le scelte di maggiore rilevanza – scolastiche, mediche, sportive, ricreative, relative alla determinazione della residenza abituale - per la figlia, da assumersi senza il consenso paterno.
La sopra indicata determinazione giudiziale è stata fondata su comportamenti di disinteresse tenuti dal padre nei confronti della figlia, il quale aveva, in corso di causa, giustificato la lunga interruzione delle frequentazioni con la minore prima documentando difficoltà connesse all’emergenza sanitaria da COVID 19, e terminata l’emergenza pandemica, per difficoltà logistiche collegate ai continui spostamenti della figlia unitamente alla madre.
Il Tribunale ha ritenuto, inoltre, che le ragioni poste dal padre a fondamento della lunga interruzione dei rapporti con la figlia non possono giustificare una interruzione protratta per un periodo di quasi due anni. Oltre a ciò, rileva l'organo giudicante, durante il predetto lungo periodo il padre non ha mai richiesto interventi del Tribunale per facilitare le relazioni e per riprendere i contatti con la minore interrotti e non ha mia provato di essersi recato ove si trovasse la minore e di aver avuto diniego alla frequentazione della figlia.
Inoltre, il padre, non ha dimostrato di aver trascorso le vacanze estive o altre festività o anche il solo compleanno con la figlia minore.
Come affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Corte Cass., 17 dicembre 2009 n.26587) l'affidamento condiviso impone la partecipazione del genitore ai compiti di accudimento e mantenimento della prole. Di fatto dunque, il padre, dal momento della separazione, si è sostanzialmente disinteressato delle necessità affettive della figlia, né si è fatto carico di seguire la stessa nelle necessità mediche, nei percorsi scolastici, nell'accudimento.
Inoltre, il genitore non si è attivato per prendere con sé la figlia nei periodi di vacanza continuativa, non avendo neppure nel corso del presente procedimento richiesto al Tribunale di intervenire in caso di resistenze della minore. Il Giudice ha dunque ritenuto che, da quanto emerso nel corso del procedimento, sia risultata accertata l'incapacità genitoriale del padre, non collegata alla distanza abitativa, o ad altre ragioni, ma unicamente ad un sostanziale disinteresse per le necessità della figlia, non potendo ritenersi pienamente assolto il ruolo paterno preso atto della interruzione totale delle frequentazioni. Al contrario veniva accertata, in corso di causa, la competenza genitoriale materna, essendosi la madre fatta carico in via pressoché esclusiva del pesante onere di accudimento della figlia dal momento della separazione, nonostante la grave e pesante assenza paterna.
Essendo stata determinata la mancanza di piena competenza genitoriale in capo al padre, a fronte della accertata idoneità della madre, il Giudice ha disposto l’affidamento esclusivo della minore alla madre, con esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale per tutte le questioni, anche quelle di maggiore rilevanza attinenti la minore, con esclusione da tali scelte del padre.
Avv. Mariasole Alcidoni
