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Interdizione e amministrazione di sostegno: linea di confine

5 maggio 2022

News Regionale - Friuli-Venezia Giulia ,

Sentenza n. 306 del 25 febbraio 2022, Presidente Rel. dott. ssa Sollazzo

Quando la situazione personale del soggetto bisognevole di protezione sia tale da non richiedere l’assunzione di decisioni connotate da complessità, anche in relazione alla gestione economica, non sarà necessaria la pronuncia di interdizione, ben potendo la nomina di un amministratore di sostegno soddisfare esigenze di tutela e perseguimento degli interessi del beneficiario.

(Su segnalazione del G.T. – il quale riteneva inidonea la misura dell’ADS a garantire la piena tutela di XX, avuto riguardo al suo quadro patologico, alla complessità delle attività gestorie da compiersi ed alla conflittualità dei rapporti endofamiliari – il Pubblico Ministero adiva al Tribunale chiedendo che fosse dichiarata l’interdizione dell’amministrato. A seguito di CTU il Collegio riteneva insussistenti i presupposti per dichiarare l’interdizione di XX in quanto la patologia psichiatrica diagnosticata nei suoi confronti dal CTU, pur rivestendo carattere di cronicità, non era di tale gravità da renderlo incapace di provvedere alla cura dei propri interessi.)

(Legge 9 gennaio 2004, n.6)

(Cass. n. 9628/2009; Cass. n. 4866/2010; Cass. n. 22332/2011)

*Massimazione a cura dell’avv. Laura Oboe