L'aggressione militare russa contro l'Ucraina ha sollevato e continua a sollevare numerosi interrogativi sulla situazione dei minori rifugiati, sfollati dall'Ucraina nell'Unione europea. La questione diventa ancora più complessa quando questi minori vengono separati dalle loro famiglie perché sono rimasti in Ucraina o perché sono rifugiati in un altro Stato membro.
Con grande urgenza preme poter garantire che questi minori siano protetti dal rischio di violenza, sfruttamento, adozione illegale, rapimento, vendita o tratta di minori. Per questo motivo è essenziale utilizzare gli strumenti che tutelano i diritti di questi minori.
A tale è scopo è stata pubblicata sul Portale della giustizia elettronica (e-Justice Portal), in tutte le versioni linguistiche, la pagina Bambini dall'Ucraina – Cooperazione giudiziaria civile. La pagina è stata predisposta dalla Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale (RGE-civile).
Nel diritto europeo e internazionale esistono, infatti, strumenti per garantire la protezione dei minori, con disposizioni speciali per la protezione e l'assistenza ai minori che sono stati privati temporaneamente o permanentemente del loro ambiente familiare, anche in situazioni di emergenza, come per un conflitto armato.
In materia di responsabilità genitoriale, l'articolo 8 del regolamento Bruxelles II bis (che sarà sostituito dal regolamento Brussels II ter dal 1° agosto 2022) stabilisce che i tribunali di uno Stato membro sono competenti in materia di responsabilità genitoriale relativamente a un minore che è abitualmente residente in tale Stato membro nel momento in cui l'organo giurisdizionale viene adito. Tuttavia, i giudici ucraini mantengono la competenza se il minore aveva la residenza abituale in Ucraina prima dello sfollamento. Di norma, il cambiamento di residenza abituale richiederebbe un certo tempo e il giudice deve verificare che determinati requisiti siano soddisfatti. Di conseguenza, un minore ucraino che entra nell'UE probabilmente non avrà la residenza abituale nell'UE per un certo periodo, rendendo l'articolo 8 non applicabile in molti casi.
L'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento Bruxelles II bis prevede una competenza fondata sulla presenza del minore nei casi di minori rifugiati o di minori sfollati a livello internazionale a causa di disordini che si verificano nel loro paese. Tuttavia, l'articolo 52, paragrafo 2, della Convenzione dell'Aja del 1996 sulla protezione dei minori (da leggere in combinato disposto con il considerando 25 del regolamento Bruxelles II ter) chiarisce che tale norma sulla competenza dovrebbe applicarsi solo ai minori che avevano la residenza abituale in uno Stato membro prima dello sfollamento. Se prima dello sfollamento il minore risiedeva abitualmente in un Paese terzo, come l'Ucraina, si dovrebbe applicare la norma di competenza relativa ai minori rifugiati e ai minori sfollati a livello internazionale di cui alla Convenzione dell'Aja del 1996.
L'articolo 6, paragrafo 1, della convenzione dell'Aja del 1996 stabilisce che "per i minori rifugiati e i minori che, a seguito di gravi disordini nel proprio paese, siano trasferiti a livello internazionale, le autorità dello Stato contraente sul cui territorio tali minori si vengono a trovare a causa del loro trasferimento eserciteranno la competenza prevista al paragrafo primo dell'articolo 5".
Gli articoli 8 e 9 della convenzione dell'Aja del 1996 nonché l'articolo 15 del regolamento Bruxelles II bis prevedono che la competenza possa essere trasferita a un'autorità giurisdizionale più adatta a trattare il caso. Nella situazione attuale, ciò potrebbe riguardare la protezione di un minore dall'Ucraina (ad esempio, arrivando nell'UE non accompagnato) nel caso in cui l'autorità competente venga a conoscenza del fatto che il minore ha familiari in un altro Stato membro. In tale situazione, il primo Stato membro può chiedere il trasferimento di competenza se il minore ha un legame particolare con il secondo Stato membro e se il trasferimento è nell'interesse superiore del minore.
In caso di aggressione militare, la convenzione dell'Aja del 1996 sulla protezione dei minori costituisce uno strumento importante per la protezione dei minori, compresi i minori non accompagnati, migranti separati e richiedenti asilo. È opportuno rilevare che l'articolo 16 prevede che la questione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su un minore in forza della legge sia disciplinata dalla legge del luogo di residenza abituale del minore, vale a dire dalla legge ucraina per i minori che vi risiedono abitualmente. Lo stesso vale per l'attribuzione della responsabilità genitoriale mediante accordo o atto unilaterale (articolo 16, paragrafo 2, della convenzione dell'Aia del 1996). Inoltre, la responsabilità genitoriale prevista dalla legge dello Stato di residenza abituale sussiste nel caso in cui un minore cambi la propria residenza abituale in un altro Stato (articolo 16, paragrafo 3, della convenzione dell'Aia del 1996). L'esercizio della responsabilità genitoriale è disciplinato anche dalla legge della residenza abituale del minore (articolo 17 della convenzione dell'Aia del 1996).
Inoltre, l'articolo 23 della convenzione dell'Aia del 1996 prevede il riconoscimento formale ex lege delle misure adottate in un altro Stato. Di conseguenza, una misura ucraina che rientra nell'ambito di applicazione della convenzione sarà automaticamente riconosciuta in altri Stati contraenti senza che sia necessario un riconoscimento formale. Pertanto, le misure ucraine rimarranno valide all'interno dell'UE.
Come ulteriormente chiarito all'articolo 18 della convenzione dell'Aja del 1996, la responsabilità genitoriale di cui all'articolo 16 della stessa convenzione può essere revocata o le condizioni del suo esercizio possono essere modificate da misure adottate a norma della presente convenzione. L'articolo 15, paragrafo 1stabilisce che "nell'esercizio della loro competenza ai sensi delle disposizioni del capo II, le autorità degli Stati contraenti applicano la propria legge" e ne consegue pertanto che le parti contraenti applicano il loro diritto nazionale in questi casi.
La RGE civile fornisce, dunque, sostegno all'attuazione degli strumenti di giustizia civile dell'UE nella prassi giuridica quotidiana. Oltre all'autorità centrale, il punto di contatto della RGE in ogni Stato membro può essere interpellato per aiutarvi in caso di problemi specifici in un caso transfrontaliero.
