L’assegnazione della casa familiare, come è noto, viene disciplinata dall’art. 337 sexies del codice civile.
In merito a tale tematica, con sentenza del 2021 la Corte di Appello di Perugia ha stabilito che: “La casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicché è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, e ciò sia ai sensi del previgente articolo 155 quater c.c., che dell'attuale art. 337 sexies c.c.” ( Cass. Civ. n. 25604/2018 ; cass. Civ. n. 3015/2018).
Sulla base di tali principi risulta evidente che nella vicenda in esame difettano completamente i presupposti per giungere all’assegnazione della casa familiare a M.B. .
Se è pure vero che quest’ultima convive ancora con i figli, maggiorenni e non economicamente autosufficienti, è anche vero che stante l’età degli stessi, A. ha 29 anni ed A. ha 31 anni, non sussiste più l’esigenza di tutelare i predetti consentendo loro di non allontanarsi dall’ambiente familiare, tenuto, altresì, conto che l’intero nucleo ha lasciato la casa familiare fin dal 2016 senza farvi più ritorno a causa delle vicende giudiziarie relative alla causa di separazione in oggetto.
Senza esprimere alcun giudizio sulla legittimità di tale abbandono, ciò che è evidente è che qualsiasi legame che i figli avessero potuto avere con il loro ambiente familiare, a distanza di cinque anni, è sicuramente venuto meno avendo i medesimi costruito altrove le loro relazioni sociali anche sotto il profilo di una autonomia rispetto ai legami familiari.
Né, ovviamente, può incidere sulla decisione in ordine all’assegnazione della casa familiare gli aspetti economici tra i coniugi; ed, infatti, l’assegnazione della casa familiare potrebbe avere rilevanza sulla determinazione del contributo al mantenimento, pur rispondendo, però, come sopra evidenziato, ad esigenze totalmente diverse da quelle economiche.
Ne deriva che, in riforma della sentenza di I grado, deve essere revocata l’assegnazione della casa familiare a M.B; né tale pronuncia può essere impedita dalla contemporanea pendenza della causa avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio stante l’assoluta autonomia dei due procedimenti tenuto anche conto che la pronuncia sul divorzio determinerà anche la cessazione di qualsiasi effetto della sentenza di separazione .
*News a cura dell'Avv. Amelia Limone
