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Danno da perdita del rapporto parentale, la Cassazione si pronuncia sul danno al minore infante

29 aprile 2022

News Regionale - Sicilia ,

La Cassazione torna a pronunciarsi in materia di danno da perdita del rapporto parentale, respingendo la domanda di risarcimento invocato a favore della nipote di soli 8 mesi per la scomparsa del nonno.

Con la sentenza n. 12897/2022, depositata lo scorso 26 aprile, la Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sulla domanda di risarcimento del danno avanzata dai genitori di una minore in conseguenza della morte del nonno, avvenuta a seguito di un sinistro. Il signore venne investito mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali e morì dopo tre giorni.

Gli eredi della vittima hanno agito davanti al Tribunale di Roma, per conseguire un maggior risarcimento rispetto a quello spontaneamente riconosciuto dalla assicurazione.

La decisione è stata appellata sia dai convenuti che dagli eredi. Da parte dei primi, relativamente alla risarcibilità di alcuni danni, e da parte dei secondi, relativamente alla quantificazione del danno nonché relativamente al mancato riconoscimento di quest'ultimo a favore di una delle due nipoti, che al momento del fatto era in tenerissima età.

La Corte di appello di Roma ha rigettato gli appelli incidentali ed ha riconosciuto in parte fondati gli appelli principali, aumentando di poco la somma riconosciuta in primo grado: ha tuttavia escluso il risarcimento del danno in favore della nipote che all'epoca dei fatti aveva 8 mesi. Si arriva, dunque, in Cassazione.

In particolare, i ricorrenti denunciano la perdita di una sorta di rapporto parentale futuro, «ossia della perdita che, una volta cosciente, la minore avverte e che consiste nel non poter aver il nonno con sé, ossia vivere dei momenti con lui come nella normalità dei rapporti tra nonno e nipote».

A tal proposito, la Corte precisa che il danno al minore infante è qualificabile come danno futuro e che, a sua volta, per il danno futuro possono ipotizzarsi due diverse configurazioni: il danno virtuale e quello eventuale. Il primo dei due è un danno certo al momento del fatto illecito, ma destinato ad avere ripercussioni nel futuro; il danno futuro eventuale è, invece, un danno che al momento del fatto illecito non si sa se si verificherà in futuro, ed è quindi ipotetico.


Ciò premesso, la Suprema Corte evidenzia inoltre che la perdita del rapporto parentale, nella sua dimensione non patrimoniale, determina la perdita dei reciproci affetti in corso, che sono, a differenza del danno morale soggettivo, "dimensioni oggettive" del pregiudizio, ossia "utilità" la cui estinzione rileva a prescindere dalla sofferenza che quella perdita può produrre sul parente sopravvissuto (Cass. civ., n. 18284/2021). Pertanto, la perdita del rapporto parentale, in quanto perdita delle "utilità" che il rapporto consente, è necessariamente una perdita attuale, che consiste nella definitiva impossibilità di godere di quel legame, con la conseguenza che costituisce pregiudizio rilevante solo per il congiunto che di tale rapporto sia parte, non in senso formale, ma nel senso di poter trarre dal rapporto le "utilità" che esso offre e che l'illecito fa perdere definitivamente.

Il danno futuro dell'infante, ovvero la sua futura sofferenza per la perdita attuale del nonno, è quindi un danno eventuale che non può essere ritenuto rilevante ora per allora, in quanto se si può riconoscere, in astratto, una eventuale sofferenza postuma, «non si può ammettere un godimento postumo dei beni che il rapporto familiare consente».

Per questi motivi, la Corte ha respinto il ricorso.