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Se i genitori hanno riorganizzato i tempi di permanenza in funzione della DAD, la variazione non è duratura e non giustifica la modifica delle condizioni divorzili

29 aprile 2022

News Regionale - Veneto ,

Tribunale di Venezia; decreto del 21 ottobre 2020; G. rel. G.F. Perilongo


RICHIESTA DI MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO – PERMANENZA PARITARIA PRESSO I GENITORI A CAUSA DELLA SOSPENSIONE DELLE LEZIONI SCOLASTICHE – INCIDENZA SULLE CONDIZIONI ECONOMICHE – RIGETTO (art.9 l.898/1970)

Non può essere accolta un’istanza di modifica fondata su sopravvenienze di fatto aventi carattere transitorio o a fortiori una modifica destinata ad operare in via transitoria, trattandosi di circostanze insuscettibili di modificare il pregresso equilibrio economico o personale in modo perdurante.

(Nel caso di specie, il padre aveva chiesto la sospensione dell’erogazione dell’assegno a proprio carico a favore del minore in quanto, durante il periodo di interruzione delle lezioni scolastiche a causa della pandemia da Covid-19, con la madre avevano concordato di modificare i tempi di permanenza previsti nella sentenza di divorzio tenendo con sé il figlio per periodi paritetici).

Conf. Cass. 18528/2020; Cass. 1119/2019; Cass. 32529/2018.

Massima a cura dell’Avv.Lara Sereno