Tribunale di Venezia; decreto del 21 ottobre 2020; G. rel. G.F. Perilongo
RICHIESTA DI MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO – PERMANENZA PARITARIA PRESSO I GENITORI A CAUSA DELLA SOSPENSIONE DELLE LEZIONI SCOLASTICHE – INCIDENZA SULLE CONDIZIONI ECONOMICHE – RIGETTO (art.9 l.898/1970)
Non può essere accolta un’istanza di modifica fondata su sopravvenienze di fatto aventi carattere transitorio o a fortiori una modifica destinata ad operare in via transitoria, trattandosi di circostanze insuscettibili di modificare il pregresso equilibrio economico o personale in modo perdurante.
(Nel caso di specie, il padre aveva chiesto la sospensione dell’erogazione dell’assegno a proprio carico a favore del minore in quanto, durante il periodo di interruzione delle lezioni scolastiche a causa della pandemia da Covid-19, con la madre avevano concordato di modificare i tempi di permanenza previsti nella sentenza di divorzio tenendo con sé il figlio per periodi paritetici).
Conf. Cass. 18528/2020; Cass. 1119/2019; Cass. 32529/2018.
Massima a cura dell’Avv.Lara Sereno
