Nella materia dell'adempimento dell'assegno di mantenimento assume centrale rilievo l'elemento temporale dell'adempimento, il suo tempestivo e regolare rispetto, secondo le cadenze stabilite, nonché la corretta corresponsione di quanto convenuto perché le somme sono funzionali a garantire i mezzi indispensabili all'assolvimento delle esigenze economiche del destinatario che deve poter contare sulla regolarità e tempestività dell'adempimento e sul quale fa, evidentemente, affidamento.
Il mancato rispetto di tempi e modalità di somministrazione non può essere compensato da pagamenti occasionali, corrisposti una tantum, anche nel caso in cui la somma corrisposta sia superiore alla quota in quel momento spettante.
Questo ciò che emerge dalla ordinanza n. 9203/2022 della Corte di Cassazione, sezione sesta penale, depositata lo scorso 17 marzo.
L’analisi sommaria dei fatti oggetto della presente vicenda appare necessaria per ricostruire proficuamente il percorso logico-giuridico intrapreso dalla Suprema Corte.
La Corte di appello di Milano ha rideterminato, per effetto dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, la pena inflitta a P.D. in quella di mesi due e giorni venti di reclusione ne ha confermato il giudizio di colpevolezza in ordine al reato di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 12- sexies e L. n. 54 del 2006, art. 3 e art. 570 c.p., per avere violato gli obblighi di assistenza economica nei confronti del figlio minore omettendo corrispondere alla madre affidataria, ex convivente dell'imputato, l'assegno mensile di mantenimento fissato dal Tribunale civile di Milano.
Con i motivi di ricorso, il ricorrente ha denunciato l'erronea applicazione della legge penale, in relazione alla L. n. 898 del 1970, art. 12-sexies e L. n. 54 del 2006, art. 3, disposizioni abrogate per effetto del D.Lgs. n. 21 del 2018 - entrato in vigore dopo il decreto di citazione diretta a giudizio dell'imputato intervenuto il 24 maggio 2018.
Per effetto di tale abrogazione deve ritenersi che l'imputato è stato, contraddittoriamente, condannato in primo grado per la violazione dell'art. 570 c.p., comma 2, n. 2 - condanna verso la quale depone l'applicazione della pena della multa in una a quella detentiva, inflitta dal Tribunale - e, in appello, per la violazione dell'art. 570-bis c.p..
Evidenzia che, in tal caso, la condanna in primo grado è intervenuta in mancanza dell'accertamento dei requisiti previsti per ritenere integrato il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare e, in particolare, lo stato di bisogno del minore e la capacità economica della persona obbligata alla persona obbligata a prestare i mezzi di sussistenza.
Rileva, altresì, che l'applicazione dell'art. 570-bis c.p. alla fattispecie concreta di violazione degli obblighi economici in favore dei figli minori di persone conviventi è stata controversa in giurisprudenza e che sono stati violati i diritti dell'imputato sia se il fatto deve ricondursi alla fattispecie di cui all'art. 570 c.p., comma 2, n. 2 sia se debba ricondursi alla fattispecie di cui all'art. 570-bis del codice penale.
Il ricorrente eccepisce, ancora, la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata che, al pari di quella di primo grado, ha ritenuto integrato il dolo pur dando atto dell'intervenuto pagamento, anche per somme eccedenti quella fissata, di quote di contributo: il dolo è stato ritenuto sussistente a "intermittenza".
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati e generici.
Secondo la Cassazione, le argomentazioni della Corte di merito non sono contraddittorie ma precisamente calibrate sulla condotta dell'imputato da cui hanno tratto la conclusione, non illogica rispetto alla premessa, che l'imputato volontariamente si sottraeva al pagamento del dovuto salvo, di tanto in tanto, soddisfar le legittime pretese e i solleciti della ex convivente.
Va ribadito che, nella materia dell'adempimento dell'assegno di mantenimento, assume centrale rilievo l'elemento temporale dell'adempimento, il suo tempestivo e regolare rispetto, secondo le cadenze stabilite, nonché la corretta corresponsione di quanto convenuto perché le somme sono funzionali a garantire i mezzi indispensabili all'assolvimento delle esigenze economiche del destinatario che deve poter contare sulla regolarità e tempestività dell'adempimento e sul quale fa, evidentemente, affidamento.
Il mancato rispetto di tempi e modalità di somministrazione non può essere compensato da pagamenti occasionali, corrisposti una tantum, anche nel caso in cui la somma corrisposta sia superiore alla quota in quel momento spettante e non solo perché, come ben evidenziato nella sentenza impugnata, nel caso in esame il saldo tra dovuto e pagato si è rivelato negativo ma per la ragione risolutiva che non è stato rispettato il termine per l'adempimento.
