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L'interruzione del rapporto di convivenza tra i coniugi non esclude il reato di maltrattamenti

27 aprile 2022

News Regionale - Sicilia ,

Deve escludersi che il reato di cui all'art. 572 c.p. non sussista in conseguenza dell'interruzione del rapporto di convivenza tra i coniugi, sovrapponendo, altresì, la nozione di convivenza a quella di coabitazione: nel caso di interruzione del rapporto di coabitazione fra i coniugi, infatti, possono certamente essere 'diverse' le manifestazioni esteriori che concretano condotte abusanti ma non la configurabilità in astratto del fatto-reato.

Questo quanto si desume dalla ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione sesta penale, n. 15625/2022, depositata lo scorso 21 aprile.

Un riferimento approfondito ai fatti oggetto della vicenda appare necessario per comprendere quanto statuito dalla Suprema Corte.

La Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna di L.P. per i reati di maltrattamenti in famiglia (artt. 81 e 572 c.p., art. 61 c.p., n. 1, in danno della moglie, D.P.A., e della figlia, L.T.) e per il reato di lesioni (artt. 582 e 585 c.p., art. 576 c.p., n. 5, art. 577 c.p., n. 1, in danno delle predette.

Con unico motivo di ricorso, l'imputato ha chiesto l'annullamento della sentenza e ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione per la ritenuta sussistenza dell'elemento tipico del delitto di maltrattamenti, l'abitualità delle condotte, e dell'elemento psicologico del reato che su tale requisito deve essere strutturato. Evidenzia, inoltre, la contraddittorietà tra la sentenza di primo grado e quella impugnata in relazione alla perimetrazione temporale della condotta di reato (per una dall'anno 2011, per l'altra dal 2014) e degli ulteriori elementi costitutivi del reato poiché non sussisteva un rapporto di convivenza tra l'imputato e la moglie e figlia che per alcuni anni avevano lasciato l'abitazione familiare e vivevano a casa dei genitori della donna, in un'altra cittadina.

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché proposto per motivi generici e manifestamente infondati.

Secondo i giudici di Piazza Cavour è da ritenersi infondata la prospettazione difensiva secondo la quale non sussisteva un rapporto di convivenza tra le parti.

Va premesso, si legge nell’ordinanza, che il concetto di rapporto familiare quale presupposto del reato di maltrattamenti, e la interrelazione con la effettiva convivenza in presenza di una famiglia fondata, come nel caso in esame, sul matrimonio e in assenza di provvedimenti formali di separazione o di divorzio, si declinano diversamente dal caso in cui le condotte abusanti si innestano su un rapporto familiare di fatto, al quale la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 572 c.p. fa riferimento nella parte in cui, a seguito della modifica apportata con la L. 1 ottobre 2012, n. 172 ha inserito nella previsione del codice il riferimento alla persona "comunque convivente".

In presenza di matrimonio, che impegna i coniugi ad osservare obblighi di assistenza e solidarietà nei rapporti tra loro e con i figli, è pacifico, sulla base delle norme di diritto civile che regolano la fase patologica del rapporto coniugale e familiare in generale attraverso gli istituti della separazione legale e del divorzio, che tali obblighi restano immutati anche nella fase di separazione di fatto con la conseguenza che la loro violazione, che assurga a condotta abusante, rientra nel paradigma normativo di cui all'art. 572 c.p. che, come noto, costituisce un reato contro l'assistenza familiare in relazione al quale il bene giuridico protetto è costituito dai congiunti interessi dello Stato alla tutela della famiglia da comportamenti vessatori e violenti e dall'interesse delle persone facenti parte della famiglia alla difesa della propria incolumità fisica e psichica.

In tal caso i comportamenti illeciti ledono non solo i singoli ma l'essenza stessa del rapporto di affidamento reciproco che del rapporto familiare derivante dal matrimonio costituisce il tratto fondante.

Deve, dunque, escludersi che - secondo la lettura suggerita dal ricorrente - il reato di cui all'art. 572 c.p. non sussista per effetto della interruzione del rapporto di convivenza fra i coniugi, sovrapponendo, altresì, la nozione di convivenza a quella di coabitazione: nel caso di interruzione del rapporto di coabitazione fra i coniugi, infatti, possono certamente essere "diverse" le manifestazioni esteriori che concretano condotte abusanti ma non la configurabilità in astratto del fatto-reato.

Nel caso in esame, peraltro, sulla base del racconto delle persone offese, deve anche escludersi che si sia di fronte alla cessazione della convivenza o ad una sua declinazione secondo il modulo riconducibile alla separazione di fatto, che comporta - nell'accezione comunemente ricondotta a tale termine - la cessazione del rapporto di coabitazione.

La sentenza di primo grado, in particolare, pur dando atto che le persone offese trascorrevano la domenica a casa dei genitori della donna, ha ben evidenziato che, in più occasioni, la moglie e la figlia del ricorrente venivano "cacciate di casa" e costrette a rifugiarsi a casa dei genitori della donna.

Non si è, pertanto, neppure di fronte alla cessazione della coabitazione ma ad una sua frammentazione, spesso per iniziativa dell'imputato e anche questa rilevante ai fini della integrazione delle condotte di maltrattamento, fasi seguite dalla ripresa della coabitazione, anche per assistere l'imputato, durante la quale si verificavano, soprattutto nei periodi in cui l'imputato non assumeva la terapia prescrittagli, reiterati episodi di aggressione e violenza, analiticamente descritti nelle sentenze impugnate e culminati nell'episodio (non contestato) a seguito del quale la moglie e la figlia del ricorrente riportavano lesioni.

In conclusione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.