Pensione di reversibilità. Al figlio minorenne nato da due persone non unite da vincolo coniugale spetta la quota del 20%
La Consulta ha ritenuto inammissibile, in riferimento agli artt. 3 e 30 Cost., la questione afferente la legittimità costituzionale dell’art. 22, co 2, della L. 21 luglio 1965, n. 903, nella parte in cui prevede, in favore del figlio minorenne nato da due persone non unite da vincolo coniugale, l’attribuzione della quota del 20% della pensione privilegiata indiretta, identica a quella del figlio che concorra insieme all’altro suo genitore superstite, anziché della maggior quota del 70% spettante al minore che abbia perduto entrambi i suoi genitori poichè, pur essendo la condizione del figlio nato fuori dal matrimonio equiparabile a quella del figlio orfano di entrambi i genitori, non può essere pronunciata una diretta e autonoma rideterminazione delle quote ricadendosi altrimenti in un intervento manipolativo tale da invadere l'ambito di discrezionalità riservato al legislatore.
Corte Cost., sent. 19 aprile 2022, n. 100 (Wolters Kluwer)
