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Pensione di reversibilità e figlio nato fuori dal matrimonio: la pronuncia della Corte Costituzionale

26 aprile 2022

Presidenza AIAF ,

La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 100 dello scorso 19 aprile 2022, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale della normativa che stabilisce che al figlio minorenne, che sia nato da due persone non unite tra loro da vincolo coniugale, sia attribuita una quota della pensione privilegiata indiretta identica a quella del figlio che riguardo a tale pensione concorra insieme all’altro suo genitore superstite, anziché della maggior quota del 70% spettante al minore che abbia perduto entrambi i suoi genitori.

Una diretta e autonoma rideterminazione delle quote, da parte della Corte, sarebbe infatti, un intervento all’evidenza manipolativo, tale da invadere l’ambito di discrezionalità riservata al legislatore. Tuttavia, la Corte segnala la necessità di un tempestivo intervento del legislatore, volto a colmare la lacuna che compromette i valori costituzionali sottesi all’istituto della reversibilità, impedendo la piena soddisfazione del diritto a veder salvaguardata la forza cogente del vincolo di solidarietà familiare.

Un cenno all’origine del caso appare opportuna, per comprendere pienamente la pronuncia in oggetto.

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 22, secondo comma, della legge 21 luglio 1965, n. 903 «nella parte in cui al figlio minorenne che sia nato da due persone non unite tra loro da vincolo coniugale prevede l’attribuzione di una quota della pensione privilegiata indiretta identica a quella del figlio che riguardo a tale pensione concorra insieme all’altro suo genitore superstite, anziché della maggior quota del 70% spettante (ai sensi dell’art. 1 comma 41 della legge n° 335/1995) al minore che abbia perduto entrambi i suoi genitori».

In sostanza, il secondo comma dell’art. 13 del r.d.l. n. 636 del 1939 stabilisce le aliquote percentuali della pensione che, nel regime dell’assicurazione generale obbligatoria, spettano in favore dei superstiti in caso di morte del pensionato o dell’assicurato. Tali aliquote, calcolate rispetto alla pensione già liquidata o che sarebbe spettata all’assicurato, sono fissate nella misura del 60 per cento in favore del coniuge (lettera a) e del 20 per cento in favore di ciascun figlio se ha diritto a pensione anche il coniuge, oppure del 40 per cento se hanno diritto a pensione soltanto i figli (lettera b).

Nella fattispecie sottoposta al giudizio del rimettente, l’Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) ha applicato dette aliquote ai fini della liquidazione della pensione indiretta spettante, rispettivamente, all’ex coniuge superstite (legalmente separato e avente diritto al mantenimento) e al figlio minore superstite di un maresciallo capo dell’Esercito italiano, deceduto in servizio nell’anno 2008.

Il figlio minore, tuttavia, è nato fuori dal matrimonio, da una relazione intercorsa tra il de cuius e la ricorrente del giudizio a quo. Quest’ultima, non destinataria di alcuna quota di pensione indiretta, in quanto non legata da vincolo matrimoniale con l’assicurato, ha domandato al giudice la rideterminazione in melius della quota spettante al minore, con correlativo abbattimento di quella riconosciuta all’ex coniuge superstite: ciò, sulla scorta della sostanziale ingiustizia che si anniderebbe nel riconoscimento della sola quota del 20 per cento al minore, il quale non può beneficiare, neppure indirettamente, della quota del 60 per cento riconosciuta all’ex coniuge che, in questa fattispecie, non è sua madre.

La Corte dei Conti, nel concordare con la prospettazione della ricorrente, ha dunque fatto propri i dubbi di legittimità costituzionale sulla normativa appena richiamata, sollecitando la Corte Costituzionale ad adottare una pronuncia di accoglimento additiva che riconosca al minore superstite, figlio del dante causa ma non del coniuge superstite di quest’ultimo, beneficiario della quota del 60 per cento, la stessa che la legge riconosce al figlio orfano di entrambi i genitori (ossia, attualmente, la quota del 70 per cento, prevista dall’art. 1, comma 41, secondo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante «Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare»).

La Corte Costituzionale, nel pronunciarsi sulla questione proposta, richiama e conferma la sentenza n. 86 del 2009 avente ad oggetto l’istituto della cosiddetta rendita infortunistica corrisposta dall’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL), in cui emerse «una discriminazione fra figli naturali e figli legittimi che si poneva in contrasto con gli artt. 3 e 30 Cost.». E infatti, qualora il figlio superstite sia nato all’interno di un matrimonio, egli, oltre alla quota del 20 per cento (prevista in suo favore dall’art. 85, primo comma, numero 2), del d.P.R. n. 1124 del 1965), può sempre contare, indirettamente, anche sulla quota del 50 per cento che (a norma dello stesso art. 85, primo comma, numero 1), spetta al coniuge superstite, genitore di quel figlio. Invece, al figlio superstite nato fuori dal matrimonio la legge attribuiva solo la quota del 20 per cento, senza che egli potesse beneficiare, neanche in modo indiretto, di quel «plus di assistenza» proveniente dall’altro genitore (al quale, in quanto non coniugato, non spetta alcuna quota). Venne, pertanto, dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 85, primo comma, numero 2), del d.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui, nel disporre che, nel caso di infortunio mortale dell’assicurato, agli orfani di entrambi i genitori spettava il quaranta per cento della rendita, escludeva che essa spettasse nella stessa misura anche all’orfano di un solo genitore naturale.

Una situazione sostanzialmente analoga ricorre nel caso in esame e la Corte ritiene che la condizione del figlio nato fuori dal matrimonio, dunque, è comparabile a quella del figlio orfano di entrambi i genitori. Come nel caso deciso nel 2009, quindi, anche nella presente fattispecie c’è una diseguaglianza sostanziale che è necessario riequilibrare.

Tuttavia, pur a fronte dell’inadeguatezza del sistema attualmente vigente la Corte precisa che non può definire una diretta e autonoma rideterminazione delle quote: sarebbe questo, infatti, un intervento all’evidenza manipolativo, tale da invadere l’ambito di discrezionalità riservata al legislatore.

Alla luce di quanto rilevato la Corte dichiara dunque nella pronuncia n. 100 del 19 aprile 2022 inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate in ragione del doveroso rispetto della prioritaria valutazione del legislatore circa l’individuazione dei mezzi più idonei al conseguimento di un fine costituzionalmente necessario. Tuttavia, sottolinea la necessità di un tempestivo intervento del legislatore, atto a colmare la lacuna che compromette i valori costituzionali sottesi all’istituto della reversibilità, impedendo la piena soddisfazione del diritto a veder salvaguardata la forza cogente del vincolo di solidarietà familiare.