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Nullo il procedimento se al minore non viene garantito il contraddittorio con curatore speciale

26 aprile 2022

News Regionale - Sicilia ,

Nei giudizi che riguardano i minori e che abbiano ad oggetto provvedimenti limitativi o eliminativi della responsabilità genitoriale, ai sensi degli artt. 330 e ss. cod. civ., è necessario che il giudice di merito, in forza del combinato disposto dell'art. 336, commi 1 e 4, cod. civ., provveda a nominare al minore, ex art. 78 c.p.c., un curatore speciale, il quale, a sua volta, procederà a munire il minore medesimo di un difensore, ai sensi dell'art. 336, comma 4, codice civile.

Questo ciò che emerge dalla recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 12802/2022, depositata lo scorso 21 aprile. In sintesi, secondo la Suprema Corte in tutti i procedimenti che riguardano minori, deve essere loro garantito il contraddittorio, attraverso la nomina di un tutore provvisorio o di un curatore speciale del minore, ex art.78 c.p.c., tutte le volte in cui si profili un conflitto di interessi tra il minore e i suoi rappresentanti legali, genitori o tutore, o attraverso l’ascolto del minore. Nel caso di specie la Corte di Cassazione si è espressa su una controversia inerente la modifica delle condizioni di divorzio tra due ex coniugi e la mancata audizione del minore, di anni 11, richiesta dal padre. Un cenno specifico ai fatti appare utile per comprendere concretamente quanto statuito in ordinanza.

La Corte d'appello di Trieste, con decreto n. cronol. 296/2020, depositato il 12/11/2020, ha respinto il reclamo di S.F. , nei confronti di K.G. , avverso il decreto del Tribunale di Trieste che aveva disposto la modifica delle condizioni di divorzio, oggetto di sentenza dell'agosto 2018, in punto di affidamento del figlio minore R. all'Ente locale e con sua collocazione paritetica presso ciascun genitore, stabilendo, all'esito di consulenza tecnica d'ufficio, la sospensione del S. dalla responsabilità genitoriale e l'affidamento in via esclusiva del figlio alla madre, con collocamento dello stesso presso quest'ultima, e diritto del padre di vederlo e tenerlo con sé, secondo le modalità ed i tempi dettati dai Servizi Sociali.

La violazione della disposizione sopra citata, scrivono i giudici di Piazza Cavour, dunque, determina la nullità del procedimento di secondo grado, ex art. 354 c.p.c., comma 1, con rimessione della causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c., perché provveda all'integrazione del contraddittorio. Nei giudizi riguardanti l'adozione di provvedimenti limitativi, ablativi o restitutivi, della responsabilità genitoriale, riguardanti entrambi i genitori, l'art. 336, comma 4, c.c., così come modificato dall'art. 37, comma 3, della l. n. 149 del 2001, in ragione del conflitto di interessi verso entrambi i genitori, richiede la nomina di un curatore speciale del minore, ex art. 78 c.p.c., ove non sia stato nominato un tutore provvisorio, il quale assume la veste di litisconsorte necessario. La qualità di parte in senso formale, si legge nell’ordinanza, in aggiunta a quella di parte in senso sostanziale, va poi attribuita al minore in presenza di specifiche disposizioni normative recanti previsione della nomina di un curatore speciale per rappresentarlo nella sede processuale (sicuramente, azioni di status e procedimenti di adottabilità); in dette ipotesi, rispetto alla previsione generale dettata dall'art.78 c.p.c., il conflitto di interessi tra il minore ed i suoi rappresentanti può ritenersi presunto, in ragione delle questioni oggetto del giudizio

Laddove, invece, difettino predeterminazioni in tal senso (si pensi ai giudizi di separazione personale, divorzio, regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento dei figli), deve ritenersi che il contraddittorio possa essere garantito attraverso la previsione che il minore, parte in senso sostanziale ma che non acquisisce anche la qualità di parte in senso formale, debba essere ascoltato».

Nel caso di specie, il Tribunale avrebbe dovuto provvedere alla nomina di un tutore provvisorio o di un curatore speciale del minore, ai sensi dell'art. 336, comma 4, c.c.

Pertanto, il decreto impugnato è stato cassato e la causa è stata rimessa al giudice di primo grado.