Significativa ed interessante, oltreché certamente particolare, l’ordinanza della Cassazione depositata lo scorso 20 aprile.
L’abilitazione all'esercizio della professione forense potrebbe rivelarsi una sorta di boomerang in caso di divorzio, ai fini della richiesta dell'assegno. Tradotto in estrema sintesi: niente assegno divorzile per la ex moglie abilitata alla professione forense e comunque in grado di procurarsi un reddito con i propri mezzi
La Corte di Cassazione, mediante ordinanza n. 12537 depositata il 20 aprile, ha infatti respinto il ricorso di un avvocato donna contro la decisione della Corte di appello che (nel 2020) le aveva revocato l'assegno alla luce del fatto che "risultava da tempo abilitata alla professione forense ed iscritta al relativo Albo, oltre che alla Cassa previdenziale di pertinenza". La donna aveva ottenuto l'abilitazione pochi mesi dopo la fine della convivenza, nell’anno 2009.
Secondo i giudici, anche se i dati acquisiti non determinavano un "quadro sufficiente a dimostrazione di quanti e quali redditi le derivassero da tale attività professionale, in ogni caso, la sua non avanzata età, insieme all'assenza di fattori impeditivi del concreto ed operativo esercizio (mai peraltro allegata, dedotta e dimostrata dalla ricorrente/appellata), portavano ad escludere la sussistenza di ragioni oggettive di ostacolo alla capacità della donna di procurarsi mezzi "adeguati" al proprio sostentamento".
Una lettura condivisa dalla VI Sezione civile, che ha bocciato tutti i rilievi eccepiti dalla ex moglie. Per la Suprema Corte, a ben vedere, il giudice di secondo grado aveva giustamente accolto il ricorso dell'ex marito che lamentava la violazione dei parametri previsti dall'articolo 5 della legge 898/1970, dal momento che il Tribunale (nel 2017) aveva fondato la propria decisione su un criterio - quello del mantenimento del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio - non più attuale secondo l'orientamento autorevole della Cassazione.
Mentre, con riferimento al nuovo parametro indicato dalle S.U., quello del "contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ognuno e di quello comune", l'apporto della ex al menage familiare non poteva essere considerato "significativo", sia per il fatto che questa "non ha prodotto reddito, essendosi dedicata agli studi universitari, sia per la breve durata del rapporto matrimoniale, pari ad appena tre anni, sia per la mancanza di figli e sia perché l'ex marito trascorreva fuori casa gran parte del tempo per via del lavoro".
In conclusione, per il giudice di secondo grado, e anche a giudizio della Cassazione, la donna "era libera di organizzare la giornata a proprio piacimento. Piuttosto era stato l'ex marito a consentire all'ex moglie di dedicarsi agli studi universitari durante la vita coniugale, attendendo costantemente al proprio lavoro per garantire un reddito alla famiglia, cosicché ella aveva potuto conseguire la laurea ed esercitare, conseguentemente, la professione legale, con acquisizione di una posizione reddituale superiore alla sua". Ricorso respinto e condanna alle spese legali ed al raddoppio del contributo unificato.
