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Assegno di cura in favore dei disabili gravissimi, misura da ricondurre alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni

22 aprile 2022

News Regionale - Umbria ,


Osserva in sentenza il Consiglio di Stato come la concessione dell'assegno di cura in favore dei disabili gravissimi sia da ricondurre alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ex articolo 117, II, lettera m, Cost..

In materia, la disciplina statale di cui alla legge n. 296/2006, istituisce, "al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, un fondo denominato «Fondo per le non autosufficienze»" (articolo 1, comma 1264).

Il Legislatore ordinario individua, dunque, una grave carenza del "diritto alla salute", quale diritto fondamentale degli interessati (articolo 32, I, Cost.), di intensità tale da renderli non autosufficienti, al fine di attivare nei loro confronti quella tutela dei "diritti inviolabili dell'uomo" che la Repubblica deve riconoscere e garantire "sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità" (articolo 2, I, Cost.).

Ne discende – secondo quanto argomenta il Collegio di Palazzo Spada - che il potere discrezionale dell'Amministrazione regionale, nel definire le modalità operative finalizzate alla effettiva erogazione delle prestazioni assistenziali di tipo sanitario come l'assegno di cura, trova un limite indefettibile nella previsione costituzionale –attuata dalla descritta norma di legge- secondo la quale "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili del singolo" a partire dal "fondamentale diritto dell'individuo" alla salute, che deve essere tutelato (anche) garantendo la necessaria attività di "cura" in via diretta ovvero mediante l'erogazione di un "assegno" adeguato, e quindi necessariamente proporzionato alle condizioni di salute ed alle conseguenti necessità di cura domiciliare.

Pur essendo pertanto legittima una previsione regionale di priorità socio-economiche ai fini dell'erogazione dell'assegno di cura la stessa non può comunque prescindere da un criterio di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità del complessivo intervento rispetto alle necessità di cura del singolo paziente, derivanti dalla effettiva gravità della situazione di salute e dalla conseguente condizione di non autosufficienza, e ciò a tutela della sua libertà e dignità personale, e quindi anche indipendentemente dalla maggiore o minore fragilità, dal punto di vista sociale, del nucleo familiare, che potrebbe anche essere assente e sostituito da caregiver di fiducia del paziente o dei soggetti esercenti la patria responsabilità.

• Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 12 aprile 2022 n. 2728