ADDEBITO SEPARAZIONE – EFFICACIA CAUSALE CRISI CONIUGALE – ABBANDONO VOLONTARIO DOMICILIO – ONERE DELLA PROVA
L’abbandono volontario del domicilio da parte del coniuge costituisce causa di addebito della separazione se tale fatto assume efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale salvo che il coniuge nei confronti del quale viene richiesto l’addebito non provi che il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza si era già verificata.
(Nel caso di specie, il Tribunale ha accolto la richiesta di addebito della separazione alla moglie che aveva abbandonato la casa coniugale ove risiedeva con il marito e la figlia non avendo la stessa fornito alcuna prova che l’impossibilità della convivenza ed il conseguente abbandono del tetto coniugale fossero ascrivibili ad un comportamento antecedente del coniuge).
Conformi: Cass. Civ., Sez. I, 15/07/2010, n. 16614; Cass. Civ., Sez. I, 22/05/2009, n. 11922; Cass. Civ., Sez. I, 15/05/2009, n. 11291; Cass. Civ., Sez. I, 05/02/2008, n. 2740; Cass. Civ., Sez. I, 10/04/2008, n. 9338; Cass. Civ., Sez. I, 03/08/2007, n. 17056).
Massima a cura dell’avv. Lorella Marrone
