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“Nucleo familiare minimo”: si presume la ricorrenza di rapporti di affetto e solidarietà ai fini della liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale

13 aprile 2022

Dalla Cassazione ,

“Nucleo familiare minimo”: si presume la ricorrenza di rapporti di affetto e solidarietà ai fini della liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale

“Nucleo familiare minimo”: si presume la ricorrenza di rapporti di affetto e solidarietà ai fini della liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale

In tema di liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, nel caso in cui si tratti di congiunti appartenenti alla cd. famiglia nucleare, la ricorrenza di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto può essere presunta in base alla loro appartenenza al medesimo "nucleo familiare minimo", nell'ambito del quale l'effettività di detti rapporti costituisce la regola. Con particolare riguardo alla perdita del rapporto coniugale, elementi idonei a far ritenere attenuata ovvero addirittura del tutto superata la presunzione di permanenza di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il coniuge defunto, sotto il profilo dinamico-relazionale, sono ravvisabili nella separazione, legale e/o di fatto, tra i coniugi stessi, ferma restando sempre la possibilità per il coniuge superstite di dimostrare la sussistenza di un vincolo affettivo particolarmente intenso nonostante la separazione.

Cass. Civ. Sez. III 21.03.2022 n. 9010 in Massima redazionale 2022 Wolters Kluwer