Revoca dell'assegnazione della casa familiare anche se i figli che si erano trasferiti altrove vi fanno ritorno
In materia di divorzio, l'assegnazione della casa familiare all'ex coniuge affidatario prevista dall'art. 6, comma sesto, della L. 1 dicembre 1970, n. 898, come sostituito dall'art. 11 della L. 6 marzo 1987, n. 74, risponde all'esigenza di conservare l'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare. Ne consegue che, ove manchi tale presupposto, per essersi i figli già sradicati dal luogo in cui si svolgeva l'esistenza della famiglia, indipendentemente dalla possibilità di una ipotetica riunione degli stessi al genitore già affidatario, viene meno la ragione dell'applicazione dell'istituto in questione, che non può neanche trovare giustificazione nella circostanza che il coniuge già affidatario sia comproprietario dell'immobile in questione, salvo che ricorra un accordo, anche tacito, tra le parti in tal senso, rimanendo, in caso contrario, i rapporti tra gli ex coniugi regolati dalle norme sulla comunione e, in particolare, dall'art. 1102 cod. civ.
Cass. Civ. Sez. I Ord. 31.03.2022 n. 10453 in Wolters Kluwer Massima redazionale 2022
