Interessante ordinanza, la n. 10232/2022 della Corte di Cassazione in materia di assegno divorzile. La pronuncia, depositata lo scorso 30 marzo, torna su una tematica ampiamente dibattuta.
L'assegno divorzile deve assicurare all'ex coniuge richiedente, in ragione della sua finalità composita, assistenziale, perequativa e compensativa, un livello reddituale adeguato al contributo dallo stesso fornito, mediante complessiva ponderazione dell'intera storia coniugale e della prognosi futura.
Lo squilibrio reddituale si pone, infatti, come pre-condizione fattuale dell'ulteriore accertamento del nesso causale tra detto squilibrio e il ruolo endofamiliare svolto dal richiedente, che abbia comportato il sacrificio delle sue aspettative professionali, a ciò essendo volta la finalità compensativo-perequativa, mentre la funzione assistenziale è destinata a valere laddove la situazione economico-patrimoniale di uno degli ex coniugi non garantisca l'autosufficienza.
Questi i principi emergenti dalla ordinanza sopra riportata.
Ma occorre, evidentemente, ricostruire i fatti oggetto della vicenda per cercare di inquadrare meglio i principi argomentati dalla Cassazione.
Con sentenza n. 1650/2018, depositata il 6-7-2018, la Corte d'appello di Firenze rigettava l'appello principale proposto da S.M. e l'appello incidentale proposto da G.S. e ha confermato la sentenza impugnata del Tribunale di Firenze con la quale era stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto tra S.M. e G.S. e l'ex marito era stato condannato a corrispondere alla G. l'assegno divorzile di Euro 250,00 mensili rivalutabili.
Avverso questa sentenza G.S. proponeva ricorso per cassazione, affidato a sette motivi, nei confronti di S.M., che resiste con controricorso e propone ricorso incidentale affidato ad unico motivo. La ricorrente principale ha depositato controricorso avverso il ricorso incidentale.
La giurisprudenza più recente della Suprema Corte, con innovativo orientamento che il Collegio condivide e ha ribadito in ordinanza, ha stabilito che il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi-ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno.
In particolare, si impone una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente l'assegno divorzile alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
La natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, conduce, quindi, al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente, non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate. La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata, peraltro, alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (Cass. Sez. U., 11/07/2018, n. 18287; Cass., 23/01/2019, n. 1882).
In definitiva, dunque, l'assegno divorzile deve assicurare all'ex coniuge richiedente, in ragione della sua finalità composita - assistenziale, perequativa e compensativa -, un livello reddituale adeguato al contributo dallo stesso fornito in ogni ambito di rilevanza declinato tramite i suddetti parametri, mediante complessiva ponderazione dell'intera storia coniugale e della prognosi futura, ponendosi lo squilibrio reddituale come pre-condizione fattuale dell'ulteriore accertamento del nesso causale tra detto squilibrio e il ruolo endofamiliare svolto dal richiedente, che abbia comportato il sacrificio delle sue aspettative professionali, a ciò essendo volta la finalità compensativo-perequativa, mentre la funzione assistenziale è destinata a valere là dove la situazione economico-patrimoniale di uno degli ex coniugi non gli garantisca l'autosufficienza (Cass. 35710/2021; Cass. n. 22499/2021).
La Corte d'appello, inoltre, ha attribuito rilievo alla durata del vincolo matrimoniale - non anche alla durata del più limitato periodo di convivenza effettiva, all'incirca di anni nove, antecedente alla separazione e neppure all'età della richiedente, non menzionata nella sentenza impugnata senza svolgere alcuna considerazione in ordine all'apporto effettivo dato dalla G. alla costituzione del patrimonio familiare e di quello dell'ex coniuge, e in generale al suo ruolo endo-familiare, in assenza di figli, tale da avere comportato il sacrificio di aspettative professionali, attribuendo rilevanza alla funzione assistenziale, pur in assenza di una situazione di "non autosufficienza" della richiedente, che è stata accertata come "non completa" senza ulteriori specificazioni sul punto (neppure in ordine ai redditi che si assumono "dichiarati regolarmente"), nonché senza valutare la natura composita dei parametri di riferimento in ordine all'attribuzione dell'assegno divorzile nel senso infra precisato.
Infine, quanto all'impossibilità dell'ex coniuge istante di procurarsi redditi adeguati per ragioni oggettive, occorre ribadire che il relativo onere probatorio è a carico del richiedente (tra le tante Cass. 38362/2021) e che, anche in relazione all'età dello stesso, compete al giudice di merito l'indagine sull'effettiva incidenza, nel caso concreto, della scelta iniziale del sacrificio di aspettative lavorative e sulla sua irreversibilità (Cass. 23318/2021), mentre non si è attenuta ai suesposti principi la Corte territoriale, che, nell'affermare non dimostrata la capacità di reddito della G. collegata alla possibilità di insegnamento di lingue presso scuole solo perché "prospettata in via del tutto ipotetica e rimasta priva di elementi la possano far ritenere calata concretamente nella realtà", non dà conto di aver effettuato l'indagine applicando i suesposti criteri.
In conclusione, va accolto il ricorso incidentale nei termini precisati, dichiarati assorbiti i motivi di ricorso principale, la sentenza impugnata va cassata nei limiti del motivo accolto e la causa va rimessa alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.
