Il Tribunale di Terni, nell'ambito di un procedimento per separazione giudiziale, ha recentemente statuito che, nella ipotesi in cui uno dei coniugi intrattenga un intenso rapporto con un terzo, sebbene privo di componenti di carattere sessuale, laddove questo assuma, anche nelle manifestazioni esteriori e pubbliche, una connotazione incompatibile con l’esclusività del rapporto di coniugio, può integrare la violazione del dovere di fedeltà e la conseguente addebitabilità della separazione.
La citata pronuncia trae origine dal procedimento instaurato dal signor S.F. nei confronti della moglie L.C., il quale domandava all'adito Tribunale, tra l'altro, che venisse pronunciata la separazione con addebito del fallimento dell'unione coniugale alla resistente, la quale, costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto delle domande avversarie e deduceva che la crisi coniugale era sorta da alcuni anni, ma che, nell’ultimo periodo, il marito aveva posto in essere un contegno arrogante ed aggressivo, anche alla presenza della prole.
Ritiene il Tribunale che la domanda di addebito formulata dal ricorrente sia fondata e meriti accoglimento, non avendo avuto la tesi della resistente in ordine ad un contegno aggressivo del marito alcun riscontro nell’istruttoria svolta, che ha anzi delineato il ricorrente quale persona amorevole ed equilibrata, nonché profondamente ferita dal venir meno del rapporto di coniugio.
Precisa poi l'organo giudicante che l’obbligo di fedeltà viene letto nella interpretazione maggioritaria della dottrina e della giurisprudenza, in termini ampi quale dedizione, fisica e spirituale, e rispetto della reciproca fiducia che ispira il rapporto di coniugio. In questa prospettiva dunque anche una relazione con un soggetto terzo alla coppia, seppur privo di elementi riconducibili alla sessualità, laddove assuma, anche nelle manifestazioni esteriori, caratteristiche non incompatibili con l’esclusività del rapporto di coniugio, può determinare la violazione del dovere di fedeltà. Tale trasgressione nella accezione ampia sopra descritta ineludibilmente rinvia ad una verifica caso per caso ed assume rilievo ai fini della pronuncia di addebito laddove abbia costituito la causa della crisi coniugale.
In particolare, l’inosservanza di tale dovere costituisce una qualificata e grave violazione, che, secondo l’id quod plerumque accidit, determina l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, ragion per cui di regola giustifica l’addebito, ad eccezione delle ipotesi in cui possa escludersi il nesso causale tra infedeltà e crisi del rapporto coniugale ovverosia l’adulterio si verifichi in costanza di una convivenza meramente formale.
Con riferimento al riparto dell’onere probatorio della violazione ai fini della pronuncia di addebito, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, ai sensi dell’art. 2697 c.c., la condotta violativa deve essere allegata e provata dal coniuge richiedente l’addebito, laddove invece l’irrilevanza della violazione sul piano del nesso causale rispetto alla intollerabilità della convivenza (ossia l’anteriorità della crisi coniugale rispetto al tradimento) deve essere provata dal coniuge in tesi infedele. Ciò premesso, la prova testimoniale esperita nel caso in esame, univocamente delineava un nucleo familiare unito ed una coppia affiatata fino al momento in cui la moglie ha iniziato a modificare profondamente il suo atteggiamento fino a quel momento caratterizzato da assoluta dedizione alla propria famiglia.
Tale modifica del sentire della moglie si è espressa anche nell’avvicinamento al soggetto, con il quale ha intrattenuto in costanza di rapporto di coniugio e di convivenza una frequentazione anche in occasioni pubbliche, consolidatasi nel corso degli anni e sussistente alla attualità. Alla stregua di tali elementi, rileva il Tribunale, nessun dubbio si pone, nel caso di specie, tra la violazione dell’obbligo di fedeltà e l’insorgenza della irreversibile crisi coniugale.
Avv. Mariasole Alcidoni
