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Sottrazione internazionale di minori. Opposizione del minore al rientro Cass. Civ., Sez. I, ord. 7 ottobre 2026 n. 26388

28 ottobre 2026

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Sottrazione internazionale di minori. Opposizione del minore al rientro
Cass. Civ., Sez. I, ord. 7 ottobre 2026 n. 26388


In tema di sottrazione internazionale di minori ed ai fini dell’applicazione dell’art. 13, comma 2, della Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980, la volontà espressa dal minore in sede di audizione di opposizione al rientro non può essere reputata irrilevante, senza che il Giudice abbia previamente accertato e adeguatamente motivato se il minore abbia raggiunto un’età e un grado di maturità tali da rendere opportuno tener dovuto conto del suo parere. Ove sia riconosciuta la capacità di discernimento, il giudice deve esaminare in modo analitico le dichiarazioni rese dal minore e svolgere, anche successivamente all’ascolto, gli approfondimenti istruttori necessari a verificare l’attualità, la genuinità e l’autonomia dell’opposizione, la concretezza e la riscontrabilità delle ragioni addotte, nonché l’eventuale esistenza di elementi idonei a smentirle; non essendo a tal fine sufficiente il mero sospetto di un condizionamento da parte del genitore autore della sottrazione. La volontà del minore non ha valore automaticamente vincolante e può essere superata in funzione del suo superiore interesse, ma soltanto all’esito di un esame approfondito delle peculiarità del caso e con motivazione specifica sulle ragioni che giustificano il rientro.


Caso: Due minori, condotti dalla madre in Italia per un soggiorno temporaneo, non venivano ricondotti nel luogo individuato dal giudice di merito quale loro residenza abituale. Il padre otteneva dal Tribunale per i minorenni l’ordine di rientro ai sensi della Convenzione dell’Aja del 1980. In sede di audizione avanti il Tribunale, i minori, infradodicenni, manifestavano una marcata opposizione al rientro nel Paese di residenza abituale, ma tale volontà veniva reputata dal Tribunale come non decisiva, siccome ricondotta alla conflittualità genitoriale e al possibile condizionamento materno.

Motivazione: La Corte di cassazione ha accolto il motivo relativo alla violazione dell’art. 13, comma 2, della Convenzione dell’Aja, cassando con rinvio il decreto impugnato.  Secondo le argomentazioni svolte dalla Corte, infatti, l’univoca manifestazione di volontà contraria al ritorno espressa in sede di audizione da un minore capace di discernimento non può essere disattesa dal giudice senza un autonomo approfondimento istruttorio volto a verificare l’età del minore ed il raggiungimento di una idonea capacità di discernimento; esaminare, in maniera analitica e dettagliata, le dichiarazioni rese del minore, la loro attualità e concretezza ed, infine, svolgere approfondimenti istruttori sulle circostanze fattuali poste a fondamento della volontà espressa verificando le peculiarità del caso concreto.
L’eventuale decisione di disattendere il rifiuto opposto dal minore al rientro potrà dunque essere assunta soltanto all’esito di tale indagine, con motivazioni concrete e verificabili, e tenendo conto del superiore interesse dei minori.
 
Precedenti conformi:  Cass. Civ., Sez. I, Sentenza 25 settembre 2024, n. 25651 ; Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza 17 maggio 2021, n. 13243; Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza 22 gennaio 2020, n. 1435


 

A cura dell’Avv. Sara Gemignani


La Presidente

Gabriella de Strobel