In tema di esecuzione penale, la condanna per il delitto di maltrattamenti commesso in danno di minore infraquattordicenne costituisce titolo ostativo alla sospensione dell’ordine di esecuzione della pena detentiva, ai sensi dell’art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen., anche quando il fatto sia stato commesso dopo la formale abrogazione dell’art. 572, secondo comma, cod. pen., disposta dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, e prima dell’entrata in vigore della legge 19 luglio 2019, n. 69.
Lo precisa la Cassazione, nelle pagine della sentenza n. 36986/2026.
Il provvedimento della prima sezione penale è stato depositato lo scorso 21 ottobre.
L’abrogazione, infatti, è stata soltanto apparente, essendo il contenuto dell’aggravante contestualmente confluito negli artt. 572, primo comma, e 61, primo comma, n. 11-quinquies, cod. pen., con conseguente continuità normativa e operatività del rinvio mobile contenuto nell’art. 656, comma 9, cod. proc. pen.; continuità che non richiede una pluralità di condotte né una sequenza fattuale sviluppatasi sotto regimi normativi differenti. La successiva trasformazione dell’ipotesi in circostanza aggravante ad effetto speciale, operata dalla legge n. 69 del 2019, non ha determinato alcuna discontinuità sostanziale, né comporta l’applicazione retroattiva di una disciplina esecutiva più sfavorevole in violazione dell’art. 25, secondo comma, Cost.
Diversamente, per i maltrattamenti commessi in presenza di minori o in danno di minori ultraquattordicenni, in difetto di continuità normativa, l’ostatività opera soltanto per i fatti commessi dal 9 agosto 2019.
