Pesa il sacrificio delle aspettative professionali della ex sposata giovane che ha dedicato la vita alla casa e al figlio.
Spetta l'assegno divorzile alla ex moglie che è andata a lavorare solamente dopo la separazione perché ha sacrificato le proprie aspettative professionali, dedicando la vita alla casa e al figlio.
A stabilirlo è la sesta sezione civile della Corte di Cassazione, mediante l'ordinanza n. 11038/22, depositata lo scorso 5 aprile.
La Corte d'appello aveva respinto la richiesta di un ex marito di revoca dell’assegno divorzile disposto dal Tribunale in favore della moglie.
L’uomo, ricorrendo in Cassazione, ha affermato che la ex non aveva provato l’insussistenza di propri mezzi economici adeguati o l’impossibilità di procurarseli. Inoltre, a suo avviso, il giudice aveva omesso di considerare il vantaggio economico grazie all’assegnazione in suo favore della casa familiare.
Per il collegio il motivo è da ritenersi inammissibile e, al riguardo, ha ricordato che “all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, tenendo anche conto delle aspettative professionali sacrificate”.
La Suprema Corte, inoltre, ha osservato che la donna si era sposata all’età di 18 anni e non aveva mai lavorato prima della separazione, svolgendo sempre l’attività di casalinga, non aveva un titolo di studio, si era occupata della casa e della figlia sia durante il matrimonio che durante la separazione e solo dopo quest’ultima aveva iniziato a lavorare come colf o badante.
Per concludere, per i Giudici di Piazza Cavour risulta generico il riferimento al vantaggio per l’ex moglie grazie all’assegnazione della casa coniugale (come da accordo tra le parti) in quanto non ne ha illustrato la rilevanza in concreto. Pertanto, il ricorso è stato giudicato inammissibile.
