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Mantenimento, legittimati all’azione sia il genitore convivente che i figli maggiorenni

21 ottobre 2026

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

Con la sentenza n. 27140/2026, la Cassazione civile ha ribadito l’orientamento secondo cui la legittimazione a chiedere il contributo al mantenimento per i figli maggiorenni non ancora autosufficienti permane - dopo il compimento del diciottesimo anno di età - anche in capo al genitore convivente e che il trasferimento del figlio dalla casa del genitore, con cui inizialmente conviveva, per andare a studiare fuori sede, non gli fa perdere automaticamente il diritto al mantenimento da parte dell’altro.

Secondo i giudici di piazza Cavour, si tratta di legittimazione concorrente e nel caso in cui agisca il genitore con cui i figli convivono non è richiesto l’intervento in giudizio di questi ultimi ai fini della procedibilità dell’azione.