In tema di pene accessorie, la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale prevista dall’art. 34, secondo comma, cod. pen., quando consegue alla condanna per il delitto di maltrattamenti in famiglia commesso con abuso della responsabilità genitoriale, deve avere durata pari al doppio della pena concretamente inflitta per tale reato, anche se questo è unificato per continuazione con un reato più grave.
È quanto previsto dalla recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 36371/2026. Il provvedimento della terza sezione penale e è risalente allo scorso 15 ottobre.
Ne consegue che, qualora il giudice di merito abbia determinato la pena accessoria in misura superiore a quella legalmente prevista, la Corte di cassazione può annullare senza rinvio la sentenza sul punto e rideterminarne direttamente la durata ai sensi dell’art. 620, lett. l), cod. proc. pen., non essendo necessario alcun accertamento discrezionale.
