In tema di atti persecutori, la circostanza aggravante comune prevista dall’art. 61, primo comma, n. 11-quinquies, cod. pen., per il fatto commesso in presenza di un minore, non è applicabile al delitto di cui all’art. 612-bis cod. pen..
È quanto affermato dalla recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 36350/2026. Il provvedimento della quinta sezione penale è risalente allo scorso 15 ottobre.
Ciò precisano i giudici, poiché tale reato è sistematicamente collocato tra i delitti contro la libertà morale e non rientra nelle categorie tassativamente indicate dalla disposizione aggravatrice, riferita ai delitti non colposi contro la vita e l’incolumità individuale e ai delitti contro la libertà personale. Né può trovare applicazione l’aggravante speciale di cui all’art. 612-bis, terzo comma, cod. pen. quando il minore abbia soltanto assistito alle condotte persecutorie rivolte contro altra persona, senza esserne destinatario, diretto o indiretto, e senza aver subito uno degli eventi tipici del reato. Un’estensione dell’art. 61, primo comma, n. 11-quinquies, cod. pen. agli atti persecutori integrerebbe analogia in malam partem, in contrasto con i principi di legalità, tassatività e prevedibilità della legge penale.
