...

Divorzio, il peso della volontà dei minori “consapevoli” su luogo dove vivere

19 ottobre 2026

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

Di fronte ad un minore dotato di capacità di discernimento che dimostra chiaramente la propria opposizione al rientro dall’Italia agli Usa, dove vive anche il padre, il giudice non può decidere diversamente “senza un approfondimento istruttorio successivo all’audizione incentrato sulla verifica delle sue affermazioni”. Lo ha stabilito la Cassazione, attraverso l’ordinanza n. 26388/2026, accogliendo, sotto questo profilo, il ricorso della madre, e confermando l’importanza crescente dell’ascolto dei minori in grado di esprimere la propria volontà.

Il provvedimento della prima sezione civile è stato depositato lo scorso 7 ottobre.

Per la Prima sezione civile il decreto viola il disposto dell’art. 13, c. 2, della Convenzione dell’Aja, secondo cui l’autorità giudiziaria “può altresì rifiutarsi di ordinare il ritorno del minore qualora essa accerti che il minore si oppone al ritorno, e che ha raggiunto un’età ed un grado di maturità tali che sia opportuno tener conto del suo parere”.

Il giudice, si legge nell’ordinanza, “può anche superare la contingente manifestazione di volontà del minore medesimo, non sempre pienamente consapevole di tutte le implicazioni che condizionano il suo equilibrato sviluppo, purché di queste ragioni il giudice dia adeguata motivazione, all’esito di un esame approfondito e accurato di tutti gli aspetti che vengono in rilievo” (Cass., ord. n. 8229 del 2023). In secondo luogo, argomentano i giudici di piazza Cavour, la “chiara, motivata, non generica, opposizione al ritorno” manifestata dal minore “non può essere posta nel nulla, per mero sospetto - non suffragato da elementi concreti - di una manipolazione” da parte del genitore che si è reso colpevole della sottrazione (Cass., ord. n. 24883 del 2024).