...

Corte di Cassazione, Sez. III, 7 ottobre 2026, n. 26419

16 ottobre 2026

Generico ,

Corte di Cassazione, Sez. III, 7 ottobre 2026, n. 26419

Il danno morale in caso di violenza di genere può prescindere dall’entità del danno biologico


La massima:
In caso di aggressione fisica volontariamente condotta dall'agente, la valutazione del danno morale subito dalla persona offesa non può ritenersi pregiudizialmente legata (in termini rigidamente proporzionali) all'entità del danno biologico provocato, dovendo necessariamente estendersi alla considerazione dell'intimo significato afflittivo della mortificazione psicologica oggettivamente sofferta per effetto della violenta prevaricazione subita, oltre all'oggettiva compromissione inflitta, sul piano morale, al proprio equilibrio emotivo connessa alla frustrazione e alla vergogna per gli eventuali segni socialmente riconoscibili lasciati dalla violenza altrui sul proprio corpo; e ciò, tanto più nei casi in cui il fatto valga a qualificarsi, in termini ancor più gravi e intollerabili, alla stregua di una riconoscibile ipotesi di violenza di genere.

Il caso:
In una vicenda di violenza genere veniva emessa sentenza penale di condanna che quanto al capo civile condannava genericamente l’imputato al risarcimento del danno. Sulla base di tale giudicato penale, radicato da parte della persona offesa il giudizio civile, il tribunale di merito riconosceva e liquidava esclusivamente il danno biologico e non anche in via autonoma il danno morale, ritenendo quest’ultimo non provato e comunque assorbito nel danno biologico di lieve entità. Confermata anche in secondo grado in parte qua la sentenza, veniva impugnata in sede di legittimità per omesso esame di fatti decisivi idonei a disarticolare l’argomentazione posta a fondamento della decisione.

La motivazione della sentenza di secondo grado
La sentenza impugnata ritiene non raggiunta la prova del preteso danno morale come voce autonoma. Censura come contraddittorie le prove testimoniali ammesse in ordine all’an, ritenute non dirimenti né sufficienti per affermare come accertati gli asseriti risvolti di patimento morale. Anche in ordine al nesso ed al quantum, censura come inefficace e non dirimente l'allegazione di certificati medici psichiatrici, attestanti una generica sindrome depressiva ansiosa. Non è stata raggiunta dunque la prova del danno morale, che la Corte ritiene debba essere rigorosa, tanto più nel caso di danno ridotto, da invalidità temporanea. Ritiene dunque assorbito quello morale nel danno biologico di lieve entità, richiamando il principio espresso dalla Cassazione di diretta proporzionalità tra la consistenza materiale del danno biologico e l'entità del danno morale corrispondente (Cass. 6044/2023).

La motivazione della sentenza di legittimità
La Corte di Cassazione, invece, accoglie il ricorso e cassa la sentenza con rinvio.
Ritiene infatti che la valutazione del danno morale, specie nei casi di violenza di genere, non possa ritenersi legata in termini di rigida proporzionalità all’entità del danno biologico provocato, ma debba estendersi anche alla considerazione della mortificazione psicologica e della compromissione dell’equilibrio emotivo,  se rivenienti come nel caso di specie dall’obiettivo esame dei fatti così come già accertati e documentati.
Osserva infatti il Collegio come la Corte d’Appello abbia omesso di esaminare i fatti documentati in atti al fine specifico della valutazione del danno morale, omettendo nello specifico di conferire il dovuto rilievo: a) al significato afflittivo della mortificazione psicologica oggettivamente sofferta per effetto della violenta prevaricazione subita, b) all'oggettiva compromissione inflitta, sul piano morale, all’equilibrio emotivo, connessa alla frustrazione e alla vergogna per i segni socialmente riconoscibili lasciati dalla violenza altrui sul proprio corpo, c) ai conseguenti sentimenti di paura, di ansia, di frustrazione e di vergogna che dai fatti accertati e documentati dai certificati medici apparivano ragionevolmente desumibili.

Omissioni che, ritenuto escluso il citato principio di proporzionalità tra consistenza del danno biologico ed entità  del danno morale, giustifica per la Corte la cassazione della sentenza impugnata con restituzione degli atti al giudice del rinvio, chiamato a conformarsi al principio di diritto di cui alla massima.


A cura di Avv. Enrica Zenato


La Presidente

Gabriella de Strobel