In tema di fondo patrimoniale, ai fini dell’art. 170 c.c., la riconducibilità del debito ai bisogni della famiglia non dipende dalla natura negoziale, legale, extracontrattuale o sanzionatoria del relativo titolo, ma dalla concreta relazione funzionale e causale tra l’obbligazione e le esigenze del nucleo, intese in senso ampio.
È quanto emerso, in sintesi, dalla recente ordinanza n. 26690/2026 della Corte di Cassazione.
Il provvedimento della terza sezione civile è stato depositato lo scorso 12 ottobre.
Ne consegue, argometa il Collegio di legittimità, che le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalle Autorità di vigilanza a chi svolga funzioni apicali in un istituto di credito per violazioni colpose dei doveri inerenti all’incarico sono riferibili ai bisogni della famiglia quando sia accertato che la relativa attività, altamente remunerata, abbia costituito la fonte primaria o essenziale dei redditi stabilmente destinati al mantenimento e al tenore di vita familiare, poiché la passività sanzionatoria rappresenta, secondo un criterio di regolarità causale e di oggettiva prevedibilità ex ante, un rischio potenziale inerente alle concrete modalità di esercizio di quell’attività.
