I provvedimenti sulle visite della minore con il ramo materno non limitano la responsabilità genitoriale
“Nell’ambito del rapporto tra la minore, gli ascendenti e i collaterali, i provvedimenti incidenti sui tempi di frequentazione concessi a questi ultimi, che ricordiamo sono previsti ai fini della preservazione della relazione affettiva e non riguardano l’esercizio né concorrente né accessorio della responsabilità genitoriale, restano conseguentemente estranee all’ambito applicativo dell’art. 473 bis.24 quinto comma, c.p.c., che ammette il ricorso per cassazione solo avverso provvedimenti che incidono significativamente sulla responsabilità genitoriale.”
Cass. Civ., sez. I, ordinanza 17 settembre 2026, n. 25471, in Altalex
