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Cassazione Civile, sez. I, 17/09/2026, n. 25471

14 ottobre 2026

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Cari Socie e Soci,


in seguito all'aggiornamento effettuato il 30/09/2026 sul tema dell'impugnabilità dei provvedimenti dell'art. 473 bis 24 c.p.c., comma 1 e 2 c.p.c., alleghiamo altra massima che segue l'ultimo precedente orientamento.



Cassazione Civile, sez. I, 17/09/2026, n. 25471


I quesiti di diritto di rilievo nomofilattico


L’art. 473 bis c.p.c., (che include gli art. 317 bis e 330/333 c.c.), prevede che il modello processuale sia applicabile anche a istanze proposte dall’ascendente e da altri parenti.
I nonni, gli ascendenti e gli altri parenti non hanno però la medesima posizione dei genitori rispetto alla previsione e applicazione dell’art. 473 bis.24 c.p.c. comma uno, n. 2 c.p.c., ancorchè si faccia espresso riferimento alle “sostanziali modifiche dell’affidamento e della collocazione dei minori”.  Resta quindi preclusa all’ambito applicativo dell’art. 473 bis.24 comma quarto c.p.c. “la possibilità di impugnare avanti alla Corte i provvedimenti che non incidano significativamente sulla responsabilità genitoriale”.
In sede di reclamo dei provvedimenti ex art. 473 bis.22 e 24 c.p.c. – proprio per la loro non definitività – non deve essere presa alcuna decisione sulle spese di lite che andranno liquidate con il provvedimento conclusivo di merito.

LA MASSIMA: i provvedimenti ex art. 473 bis. 24 non sono reclamabili se non sono attinenti alla natura sostanziale delle misure concernenti la responsabilità genitoriale, affidamento e collocamento del minore non genitoriali. Lambito applicativo non si può estendere alle posizioni degli ascendenti e dei collaterali, trattandosi di situazioni giuridiche diverse da quelle proprie della responsabilità genitoriale.

IL CASO: trattasi di posizione riunita di molteplici procedimenti avanzati da ascendenti e parenti nonché collaterali di una minore la cui madre l’aveva riconosciuta alla nascita. Successivamente la madre decedeva e una zia materna, con la cui famiglia la minore e la madre avevano vissuto, chiedeva e otteneva di essere nominata tutore.
Il padre naturale, nelle more del decesso della madre, chiedeva il riconoscimento giudiziale della figlia (non avendo il consenso della madre). Riconoscimento ottenuto con disposizione di spostamento del collocamento della minore dalla casa della zia a quella del padre naturale.
Nel corso del tempo e degli anni, nell’ambito di rapporti altamente conflittuali fra gli adulti dei due rami parentali, venivano instaurati plurimi giudizi dai parenti materni con richieste di diritto di visita della minore, contrastati dal padre.
Durante il procedimento che riuniva varie istanze, il Tribunale per i Minorenni tentava con più provvedimenti di risolvere la situazione conflittuale. Conferiva tra l’altro poteri al curatore speciale della minore, unitamente ai Servizi Sociali, per “favorire gli incontri fra la minore e i parenti”; veniva anche nominato un esperto per “valutare la situazione psicologica della minore con riferimento alle esigenze evolutive profonde ed ai bisogni più significativi”. Tutto al fine di consentire alla minore di avere rapporti equilibrati tra i due contesti familiari (quello del ramo paterno e quello del ramo materno). Tuttavia, allo scadere della gestione da parte dell’esperto, i parenti tutti abbandonavano unilateralmente il percorso e con plurime istanze chiedevano di ottenere in via d’urgenza la regolamentazione degli incontri fra il nucleo familiare materno e la minore.
Il Tribunale per i Minorenni pronunciava quindi ordinanza ex artt 473 bis.22 c.p.c. e 317 bis c.c. disponendo incontri della minore con i parenti senza la presenza dei genitori (rectius padre naturale e coniuge), indicando le tempistiche e incaricando il curatore speciale del minore di “individuare i giorni per detti incontri con piena facoltà di assumere le decisioni necessarie in caso di impossibilità di accordo tra le parti”. 
Il padre proponeva reclamo ex art. 473 bis.24 c.p.c. dinanzi alla Corte d’Appello-sezione minori, deducendo plurimi vizi tra cui la violazione del diritto di difesa, del contraddittorio, del preminente
interesse del minore.

La Corte d’Appello rigettava il reclamo ritenendo tra l’altro che “il provvedimento impugnato non è inquadrabile tra i provvedimenti temporanei ed urgenti di cui al primo comma dell’art. 473 bis.22 c.p.c. ma è riconducibile ai provvedimenti emessi in corso di causa impugnabili solo nelle ipotesi indicate al n. 2 dell’art. 473 bis.24 c.p.c., nessuna delle quali è ravvisabile nel caso in esame, inoltre, allo stato degli atti, il provvedimento non si riteneva in pregiudizio della minore”.
Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per Cassazione il padre della minore con la nuova coniuge. Si costituivano con controricorso sia i parenti materni che il curatore speciale della minore.

Ragioni della decisione
Sull’art. 473 bis.24 c.p.c.: Nel caso di specie la Corte statuisce la non reclamabilità e conseguente non ricorribilità in sede di legittimità del provvedimento sub judice ex art. 473 bis .24 c.p.c. per un provvedimento ritenuto non avere i requisiti previsti dalla norma ed altresì per la riferibilità agli ascendenti e parenti e non ai genitori, determinando l’inammissibilità del ricorso principale e dei motivi collegati. Come infatti contestato dai convenuti costituitisi con controricorso, la Corte statuisce la non applicabilità dell’art. 473 bis.24 c.p.c. alle posizioni degli ascendenti e dei collaterali.
Motiva la Corte precisando che si trattava di situazioni giuridiche diverse da quelle proprie della responsabilità genitoriale e non riconducibili, per ciò solo, agli istituti espressamente contemplati dalla norma suddetta. Statuiva quindi che la posizione degli ascendenti e dei collaterali resta pertanto estranea all’ambito di applicazione della disposizione dell’art. 473 bis.24 c.p.c.
“Nell’ambito del rapporto tra la minore, gli ascendenti e i collaterali, i provvedimenti incidenti sui tempi di frequentazione concessi a questi ultimi, che ricordiamo sono previsti ai fini della preservazione della relazione affettiva e non riguardano l’esercizio né concorrente né accessorio della responsabilità genitoriale, restando conseguentemente estranee all’ambito applicativo dell’art. 473 bis.24 quinto comma c.p.c. che ammette il ricorso per cassazione solo avverso provvedimenti che incidono significativamente sulla responsabilità genitoriale. Non possono neppure essere ricondotte alla previsione di cui all’art. 473 bis.24 primo comma n. 2 c.p.c., le posizioni degli ascendenti e dei collaterali, ancorchè la disposizione faccia espresso riferimento alle “sostanziali modifiche dell’affidamento e della collocazione dei minori. Anche in tali ipotesi infatti il tenore della norma richiama in modo univoco istituti propri della responsabilità genitoriale, riferibili, per loro stessa natura, alle sole figure genitoriali”.

Sulle spese di lite: l’unico motivo dedotto dal ricorrente che la Corte ritiene fondato è quello relativo alla condanna alle spese di lite emesso dalla Corte d’Appello nel procedimento di reclamo.
La Corte di Cassazione precisa che il provvedimento della Corte d’Appello reso in sede di reclamo, se di natura provvisoria, è destinato ad essere assorbito dalla decisione di merito, e quindi non deve contenere alcuna statuizione sulle spese di lite non avendo il provvedimento il carattere della decisorietà e definitività. Ove erroneamente effettuata, la liquidazione può essere impugnata ai sensi dell’ art.111, comma 7, Cost., limitatamente a tale parte.

Precedenti giurisprudenziali
Sull’applicabilità dell’art. 473 bis.24 (Cass. 24717/2026)
Sull’ammissibilità del ricorso per cassazione per provvedimenti che incidano sulle posizioni genitoriali in materia di affidamento e collocamento dei minori (Cass. n. 4790/2022; Cass. n. 3652/2020)


A cura di avv. Cristina Vettorello


La Presidente


Gabriella de Strobel