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Sottrazione internazionale di minori e chiara opposizione al ritorno del minore, i recenti rilievi della Cassazione

15 ottobre 2026

News Regionale - Sicilia ,

In tema di sottrazione internazionale di minori, ai fini dell’applicazione dell’art. 13, comma 2, della Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980, qualora il minore manifesti in sede di audizione una chiara opposizione al ritorno, il giudice non può reputarla irrilevante senza avere previamente accertato e adeguatamente motivato se egli abbia raggiunto un’età e un grado di maturità tali da rendere opportuno tener conto del suo parere.

È quanto emerso, in sintesi, dalla recente ordinanza n. 26388/2026 della Corte di Cassazione.

Il provvedimento della prima sezione civile è stato depositato lo scorso 7 ottobre.

Ove sia riconosciuta la capacità di discernimento, il giudice deve esaminare in modo analitico le dichiarazioni rese e svolgere, anche successivamente all’ascolto, gli approfondimenti istruttori necessari a verificare l’attualità, la genuinità e l’autonomia dell’opposizione, la concretezza e la riscontrabilità delle ragioni addotte, nonché l’eventuale esistenza di elementi idonei a smentirle; non è sufficiente, a tal fine, il mero sospetto di un condizionamento da parte del genitore autore della sottrazione.

La volontà del minore non ha valore automaticamente vincolante e può essere superata in funzione del suo superiore interesse, ma soltanto all’esito di un esame approfondito delle peculiarità del caso e con motivazione specifica sulle ragioni che giustificano il rientro nonostante il rifiuto espresso.